Con la sentenza segnalata, il giudice ha affermato che la norma della legge di gara, secondo cui “La mancanza, l’incompletezza o l’irregolarità di uno qualunque dei documenti sopra elencati costituiscono motivo d’esclusione dalla gara”, proprio per la sua portata generica, fa sìche una disposizione di tal genere deve essere interpretata per la sua reale portata, secondo il rispetto del principio generale del “favor partecipationis”.
Essa, quindi, come d’altronde già rilevato dalla giurisprudenza, non può essere interpretata come tesa ad introdurre indiscriminatamente una imposizione assolutamente formalistica, idonea a causare l’esclusione di una offerta per la benché minima irregolarità formale del contenuto documentale ma deve avere una portata sostanziale, idonea alla sua applicazione soltanto laddove le irregolarità riscontrate siano insanabili e vadano a ledere i principi di “par condicio” e libera concorrenza propri di ogni selezione concorsuale. Si evidenzia, infatti, che in sede di aggiudicazione dei contratti della p.a., l’inosservanza delle prescrizioni del bando o della lettera invito circa le modalità di presentazione delle offerte implica l’esclusione dalla gara quando si tratti di prescrizioni rispondenti ad un particolare interesse dell’Amministrazione o poste a garanzia della “par condicio” dei concorrenti (Cons. Stato, sez. V, 20.3.06, n.1448 e Tar Sicilia, Catania,sez.II,3.2.06, n.194).
In sostanza, quindi, non tutte le disposizioni delle leggi di gara che, genericamente, richiamano cause formali di esclusione comportano un automatico obbligo di esclusione ma questo opera solo – in relazione al complesso delle disposizioni della medesima legge di gara – nelle ipotesi di presenza di clausola di esclusione espressa e dettagliata (Tar Piemonte, sez. II, 8.11.05, n.3442).