Atti di gestione del rapporto di lavoro

02.04.2003

Con riferimento agli atti di gestione del rapporto di lavoro, le censure relative all’assenza dei requisiti minimi di forma  propri degli atti amministrativi, sono infondate. Si tratta infatti di  atti di natura privatistica,  come previsto dall’art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001,  che stabilisce che gli atti di gestione del rapporto di lavoro vengono ‘assunti dagli organi preposti alla gestione con le capacità ed i poteri del privato datore di lavoro’. (Nel caso in esame si voleva far accertare la inefficacia ovvero la nullità del provvedimento adottato dal Direttore della Direzione provinciale del Lavoro di Roma, con la quale era stata stabilità l’esclusione temporanea dai compiti ispettivi).

L’atto di esclusione temporanea dai compiti ispettivi, quale atto di gestione di rapporto di lavoro, è di competenza del dirigente dell’unità organizzativa ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. e); infatti produce una ‘modificazione delle mansioni assegnate al dipendente, nel proprio ambito di appartenenza, dunque non esula dalle competenze’ di cui all’articolo citato.

a cura di Daniela Bolognino


Scarica documento