Il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. non può essere accolto, né in via cautelare, né nel merito.
Nel merito la controversia avente ad oggetto la richiesta di ammissione al corso di riqualificazione per l’accesso alla posizione economica C3 rientra nella competenza dell’A.G.A., in quanto, quando l’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/01 prevede tra le ipotesi residuali di giurisdizione del giudice amministrativo “le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, si riferisce “ad ogni assunzione presso una pubblica amministrazione”in cui è compresa “ogni assunzione nella qualifica indicata dal bando e non le sole prime assunzioni”.
In via cautelare, non si rileva il periculum in mora, in quanto il “presunto diritto del ricorrente” è già stato pregiudicato, avendo adito l’autorità giudiziaria a soli venti giorni dalla procedura di riqualificazione in questione (aprile 2004), pur essendo il danno (nello specifico l’esclusione dalla possibilità di partecipare alla procedura di riqualificazione per la posizione economica C3) stato causato da un evento pregiudizievole risalente nel tempo (ottobre 2003).
Procedure selettive per il passaggio da una posizione all’altra all’interno della medesima area contrattuale – A.G.A. – procedimento ex art. 700 c.p.c. – inesistenza del periculum in mora. a cura di Daniela Bolognino
21.04.2005