Il contratto di sponsorizzazione non è più un evento eccezionale nella dinamica finanziaria degli enti pubblici, ma la tipologia ordinaria di acquisizione di risorse. Il palese disposto dell’art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica” appare estremamente indicativo, atteso che il comma 1 della disposizione recita: “Al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonchè una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile”.Una disposizione parimenti ampia è stata poi introdotto nel testo unico per gli enti locali, che all’art 119 “Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni”, prevede: “In applicazione dell’art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonchè convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi”.In concreto, la sponsorizzazione è modalità ordinaria di acquisizione di fondi da parte degli enti pubblici, sempre che tale sistema si inserisca nel quadro ordinario dello statuto della pubblica amministrazione, nel rispetto delle regole ordinarie che il soggetto pubblico è tenuto ad osservare.
La mera attribuzione al soggetto aggiudicatario dell’onere di ricercare lo sponsor non pare porsi in contrasto con tale statuto, atteso che, selezionata con la procedura di evidenza pubblica l’aggiudicatario, nessuna previsione normativa impedisce a questi di procedere con sistemi di diritto privato alla ricerca del soggetto finanziatore. Le ragioni esposte impongono quindi di ritenere legittima l’inserzione nella gara di una clausola di ricerca di un soggetto per la stipulazione di un contratto di sponsorizzazione. I limiti ad una applicazione indiscriminata del sistema sono pertanto unicamente quelli derivanti dagli oneri di pubblicità di una simile scelta (e quindi l’indicazione in bando dei criteri di valutazione; Consiglio Stato a. plen., 18 giugno 2002, n. 6; ed anche della circostanza che dovrà essere l’aggiudicatario a farsi carico dei relativi oneri; Consiglio Stato a. plen., 18 giugno 2002, n. 9)