L’avvenuta esecuzione del contratto di appalto nelle more del giudizio non rende impossibile la rinnovazione del procedimento in sede di esecuzione del giudicato, atteso che, in tal caso, il nuovo procedimento, che va rinnovato “in via virtuale“, non ha lo scopo di giungere ad un nuovo contratto di esecuzione dei lavori pubblici, già eseguiti, ma solo quello di definire la posizione del ricorrente in relazione alla domanda di risarcimento del danno.
Ha osservato, in proposito, il Consiglio di Stato che l’esatta determinazione del pregiudizio che l’amministrazione ha arrecato al ricorrente può avvenire, con esattezza, solo in seguito alla rinnovazione in via virtuale del procedimento, a partire dalla fase incisa dal comportamento illegittimo, perché solo in tal modo può accertarsi se è stato offeso solo l’interesse alla corretta partecipazione alla gara ovvero anche quello ad ottenere l’aggiudicazione dell’appalto, circostanza, quest’ultima, dalla quale consegue anche il riconoscimento del risarcimento per il mancato guadagno che l’impresa avrebbe conseguito qualora il procedimento si fosse svolto nel rispetto delle regole giuridiche.