Interpretazione del termine previsto dall’art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80/98.

29.04.2004

Le controversie relative al pubblico impiego successive al 30 giugno 1998 sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro (art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80/98). L’interpretazione di tale termine deve avere ad oggetto il dato storico “costituito dai fatti e dalle circostanze posti a base della domanda”, dunque, con riferimento all’atto lesivo del diritto “occorre far riferimento all’epoca della sua emanazione”.
Qualora la richiesta relativa alle retribuzioni per lo svolgimento di mansioni superiori sia relativa ad un periodo che si ponga a cavallo del 30 giugno 1998, la domanda andrà posta proporzionalmente “alle due fasi temporali” di fronte al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro ed al giudice amministrativo in sede esclusiva.
Relativamente alla richiesta di inquadramento nelle mansioni superiori svolte la domanda andrà proposta di fronte al giudice amministrativo, in quanto la fattispecie costitutiva del diritto si presenta come una fattispecie complessa formata da “atto autoritativo di assegnazione delle mansioni, (che nel caso in esame risale al 1994) e dal trimestre di esercizio delle stesse”.

a cura di Daniela Bolognino


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