Sussistono le condizioni legittimanti la scelta della trattativa privata da parte del Comune, dal momento che, non risultando dubbia l’impellente urgenza di assicurare un servizio così importante per la cittadinanza come quello di depurazione delle acque, senza ricorrere a forme improprie e precarie per garantirne la continuità, deve ammettersi che la mancata entrata in funzione dell’ATO, quale gestore per legge del servizio di depurazione, non può essere considerata un evento prevedibile e, comunque, imputabile alla Amministrazione aggiudicatrice.
Sui requisiti per l’affidamento a trattativa privata del servizio di depurazione delle acque
07.11.2003