Mansioni superiori svolte da sanitari in enti ecclesiastici gestori di ospedali classificati ai sensi della legge n. 132 del 1968: si applica l’art. 2103 c.c.

08.10.2002

Corte di Cassazione, Sez. Un. Civili, 8 ottobre 2002, n. 14382

Con riferimento al quadro normativo vigente, le norme e i principi di tutela operanti per i rapporti di lavoro subordinato di diritto privato non trovano alcun limite alla loro applicazione per i dipendenti degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti gestori di ospedali classificati ai sensi della legge n. 132/1968. L’inserimento di tali ospedali nell’organizzazione del Servizio sanitario nazionale non comporta l’applicazione ai relativi rapporti di lavoro dei princìpi dell’ordinamento del personale ospedaliero pubblico, ivi compreso quello concernente la regola dell’assunzione per pubblico concorso, e conseguentemente non preclude l’applicazione della disciplina generale del contratto a tempo determinato dettata dalla legge 18 aprile 1962 n. 230 e successive modifiche, ne quella dell’art. 2103 cod. civ. riguardante il riconoscimento economico e giuridico dello svolgimento di fatto delle mansioni superiori, protratto per il periodo temporale stabilito dalla legge.

Cass Sez Un 8 ottobre 2002 n 14382

a cura di Enrico Menichetti