Sulla tutela della salute

26.06.2002

Corte Costituzionale, 26 giugno 2002, n. 282

E’ costituzionalmente illegittima la legge della Regione Marche 13 novembre 2001, n. 26, recante “Sospensione della terapia elettroconvulsivante, della lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicochirurgia”, in quanto concerne l’ambito della materia “tutela della salute” (art. 117, terzo comma della Costituzione, come modificato dalla legge cost. n. 3 del 2001), e risulta  pertanto oggetto della potestà legislativa concorrente delle Regioni, la quale si esplica nel rispetto della competenza riservata allo Stato per la “determinazione dei principi fondamentali” .
Nella fase della transizione dal vecchio al nuovo sistema di riparto delle competenze, la legislazione regionale concorrente dovrà svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali comunque risultanti dalla legislazione statale già in vigore, la quale preclude al legislatore ogni possibilità di intervenire sulle pratiche terapeutiche ammesse, sui limiti di esse e sulle loro condizioni di ammissibilità.

Corte Cost 26 giugno 2002 n 282

a cura di Enrico Menichetti