Le aziende sanitarie non possono avvalersi del R.D. 14 aprile 1910 n. 639 per la riscossione agevolata dei propri crediti

17.09.2003

Con la sentenza 17 settembre 2003 n. 5101, il Tar Toscana esclude che le aziende unità sanitarie locali possano avvalersi della speciale (ed agevolata) procedura di riscossione coattiva prevista dall’art.2, R.D. 14 aprile 1910 n. 639 che consente allo Stato e agli enti pubblici territoriali e ai loro enti strumentali di recuperare i propri crediti emanando un provvedimento che ha l’efficacia del titolo esecutivo.

Il Collegio è giunto a tale conclusione partendo dal presupposto che le ausl non sono enti strumentali della Regione e ciò in quanto: a) la loro natura ‘strumentale’, inizialmente affermata nel 1992 (art. 3, comma 1, d.lgs. 502/92) è stata espressamente abrogata dal legislatore l’anno successivo (d.lgs. 517/93); b) le ausl sono enti dotati di personalità giuridica e, a seguito del riordino avvenuto con d.lgs. 229/99, anche di autonomia imprenditoriale.
Nessuno dei due argomenti appare in grado, da solo, di orientare l’interpretazione nel senso indicato dal Collegio toscano.

Il primo ha natura meramente formale e di per sé non è sufficientemente significativo, in quanto l’espunzione dall’ordinamento dell’etichetta di ‘ente strumentale’ della Regione non comporta necessariamente il superamento della strumentalità in concreto dell’azienda usl.

Il secondo, sottolineando l’attribuzione in capo alla ausl della personalità giuridica e, a partire dal 1999, dell’autonomia imprenditoriale in sostituzione delle sei autonomie precedentemente previste, costituisce senz’altro un potenziale indizio nel senso del superamento della strumentalità. Il nostro ordinamento, però, ha conosciuto e conosce altre esperienze di enti dotati di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, quali le aziende speciali per la gestione dei servizi pubblici locali, che sono pacificamente ricondotte alla categoria degli enti strumentali del Comune.

Le due caratteristiche evidenziate dal Collegio toscano, perciò, non depongono univocamente nel senso dell’esclusione della strumentalità dell’ente rispetto a quello di riferimento ed arrestare l’analisi ad esse rischia di non far cogliere l’effettiva natura giuridica delle aziende sanitarie.

Posto che una cosa è il ‘dover essere’ incorporato nel testo legislativo ed altro conto è l”essere’ delle fattispecie nel contesto in cui concretamente si inserisce, una valutazione compiuta avrebbe dovuto considerare almeno altre tre circostanze che caratterizzano l’attività delle aziende sanitarie: i) sono la longa manus della Regione per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, determinati a livello statale con procedura concordata con le autonomie regionali (arg. ex art. 1, comma 3, d.lgs. 502/92 così come modificato dal d.lgs. 229/99, in raffronto al previgente art. 1, comma 2°, d.lgs. 502/92); ii) devono attenersi agli obiettivi di salute indicati dai piani sanitari regionale e nazionale e devono perseguire la politica sanitaria della Giunta regionale; iii) sono interamente finanziate dal fondo sanitario regionale e devono rispettare i vincoli di budget e di parità del bilancio.

In tale prospettiva, la valorizzazione dell’eterogenesi dei fini vincolati dal diritto pubblico e della pressochè totale dipendenza finanziaria, ‘svuotando’ l’autonomia imprenditoriale delle aziende sanitarie, avrebbe consentito di ritenerle in rapporto di ‘strumentalità sostanziale’ rispetto alla Regione, con conseguente applicabilità della procedura agevolata di cui all’art.2, R.D. 14 aprile 1910 n. 639.

Per il testo della decisione si veda: n. 9/2003 del sito www.lexitalia.it

a cura di Enrico Menichetti