Inquinamento elettromagnetico: la Corte indica il “punto di equilibrio” tra tutela della salute, governo del territorio ed esigenze di funzionamento della rete

07.10.2003

Con sentenza 7 ottobre 2003 n. 307, la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale di una serie di leggi regionali in materia di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, affermando un duplice principio.

Da un lato, si è ritenuto che  le Regioni non possano fissare valori-soglia di esposizione diversi da quelli previsti nella legge-quadro statale (legge n. 36/2001), nemmeno in senso più restrittivo.
Le ragioni di un simile assunto risiedono nella ratio di tale fissazione, ben più complessa ed articolata rispetto alla sola tutela della salute ed intersecante altri interessi di rilevanza nazionale, come quello alla realizzazione degli impianti e delle reti, a sua volta oggetto delle materie di competenza concorrente “distribuzione dell’energia e allo sviluppo dei sistemi di telecomunicazione” e “ordinamento della comunicazione”. La Corte fonda l’attribuzione allo Stato della funzione di determinare i valori-soglia a partire dal “preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee” (art. 4, comma 1, lett. a), legge n. 36/2001), considerando detta funzione “principio fondamentale” delle materie coinvolte.

Dall’altro, si è ritenuto che le Regioni possano disciplinare autonomamente (e pertanto con propria fonte legislativa) l’uso del proprio territorio, purchè “criteri localizzativi e standard urbanistici rispettino le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e non siano, nel merito, tali da impedire od ostacolare ingiustificatamente l’insediamento degli stessi”.
Alla stregua di tale criterio generale, sono state riconosciute non in contrasto con la legislazione di principio statale, e perciò di competenza regionale, tra le altre, le seguenti funzioni:
– quella di prevedere (o di attribuire ai Comuni il potere di) individuare e perimetrare “aree sensibili” per densità abitativa, allo scopo di prescrivere modifiche, adeguamenti o localizzazioni alternative degli impianti;
– quella di vietare l’installazione di impianti su ospedali, case di cura e di riposo, scuole o asili nido.
Sono state esclusi dalla competenza legislativa regionale, invece, i seguenti casi:
– prevedere la fissazione di distanze minime da rispettare nell’installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici “destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all’uso degli impianti stessi, di ospedali, di case di cura e di riposo, edifici di culto, scuole ed asili nido, immobili vincolati, parchi pubblici, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi” (c.d. fasce di rispetto);
– prevedere che “i gestori sono tenuti a dimostrare le ragioni obiettive dell’indispensabilità degli impianti ai fini dell’operatività del servizio”.

Il testo integrale della sentenza è reperibile al sito: www.giurcost.org

a cura di Enrico Menichetti