La nuova potestà legislativa concorrente: allo Stato spettano solo i “principi di disciplina”

13.01.2004

Corte costituzionale, 18 dicembre 2003 – 13 gennaio 2004, n. 12

La Corte costituzionale, su ricorso delle Regioni Marche, Toscana, Campania e Umbria, con decisione n. 12/2004 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 52, comma 39, e dell’articolo 64 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002) nella parte in cui dispone incentivazioni nella misura di circa 2.500.000 euro complessivi a favore degli allevamenti ippici «per lo sviluppo dell’ippoterapia e per il miglioramento genetico dei trottatori e dei galoppatori» e prevede che «con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni per l’attuazione del presente comma e per l’erogazione degli incentivi da parte dell’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine (UNIRE)».
La Corte distingue tra i due diversi oggetti della disposizione impugnata: da una parte, l’incentivazione della ippoterapia, consistente in un trattamento medico che prevede l’impiego dei cavalli ai fini della cura di forme di patologie quali l’autismo e perciò inquadrabile nell’alveo della potestà concorrente “tutela della salute”; dall’altra, il miglioramento genetico dei trottatori e dei galoppatori, ascrivibile, invece, alla materia “agricoltura”, come si evince sia dalla lettura dell’art. 75 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, il quale trasferisce alle Regioni le funzioni amministrative concernenti «l’ippicoltura per il mantenimento degli stalloni di pregio, per l’ordinamento del servizio di monta e per la gestione del deposito di cavalli stalloni, nonché gli interventi tecnici per il miglioramento delle produzioni equine»; sia dall’art. 66 del medesimo d.P.R. n. 616, il quale, a sua volta, elenca, tra le funzioni amministrative nella materia agricoltura e foreste, il «miglioramento e incremento zootecnico».
Trattandosi in entrambi i casi di materie ricadenti nella potestà legislativa concorrente (art. 117, comma 3 Cost.) e non, invece, di potestà legislativa esclusiva dello Stato, la Corte sottolinea due importanti corollari:
1) “il legislatore statale deve limitarsi alla predisposizione di un principio di disciplina, che la Regione possa svolgere nell’esercizio delle competenze legislative ad essa spettanti” (comma 3).
2) la potesta regolamentare nelle materie di competenza concorrente spetta alle Regioni (comma 6).
Sotto il primo profilo, la Corte censura la puntuale previsione secondo la quale «a favore degli allevamenti ippici sono previste per l’anno 2002 nella misura massima di 2.582.284,50 euro complessivi per lo sviluppo dell’ippoterapia (…)», che non risulta certamente qualificabile come norma di principio, e pertanto esorbita dai limiti posti nell’art. 117, terzo comma, ultima frase, della Costituzione.
Sotto il secondo profilo, il conferimento al Ministro dell’economia e delle finanze del potere di dare attuazione alla disposizione impugnata, viola la chiara previsione dell’art. 117, sesto comma, della Costituzione, che attribuisce la potestà regolamentare allo Stato nelle sole materie di competenza legislativa esclusiva.
Una simile interpretazione fedele al testo costituzionale, garantisce le Regioni dalle tradizionali tendenze “intrusive” del legislatore statale che, con particolare riferimento al settore sanitario, attraverso un disinvolto utilizzo dei “principi fondamentali” e della potestà regolamentare (oltrechè della funzione di indirizzo e coordinamento) comprimeva di fatto l’autonomia regionale sino a renderla residuale. Nel nuovo assetto costituzionale, sembra dirci la Corte, ingerenze siffatte non potranno più ripetersi e l’intervento statale dovrà limitarsi a ciò che effettivamente è “principio fondamentale” della materia; pertanto, nei settori del Welfare, diviene sempre più decisivo stabilire l’ambito di estensione del compito di determinazione dei livelli essenziali di prestazione (art. 117, comma 2, lett. m).

Il testo della decisione è consultabile in: www.giurcost.it

a cura di Enrico Menichetti