Spoil system e direttori generali delle ASL – Corte Costituzionale, 23 marzo 2007, n. 104

23.03.2007

E’ costituzionalmente illegittimo il combinato disposto dell’art. 71, commi 1, 3 e 4, lettera a) , della legge della Regione Lazio 7 febbraio 2005, n. 9 e dell’art. 55, comma 4, della legge della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1, nella parte in cui prevede che i direttori generali delle ASL decadono dalla carica il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale, salvo conferma con le stesse modalità previste per la nomina; che tale decadenza opera a decorrere dal primo rinnovo, successivo alla data di entrata in vigore dello Statuto; che la durata dei contratti dei direttori generali delle ASL viene adeguata di diritto al termine di decadenza dall’incarico. La decadenza automatica è collegata ad un evento – il decorso di novanta giorni dall’insediamento del Consiglio regionale – che è indipendente dalla relazione tra organo politico e direttori generali di ASL e comporta che il direttore generale viene fatto cessare dal rapporto d’ufficio e di lavoro con la Regione per una causa estranea alle vicende del rapporto stesso e non sulla base di valutazioni concernenti i risultati aziendali: ciò viola l’art. 97 Cost., sotto il duplice profilo dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, che esigono che la posizione del direttore generale sia circondata da garanzie e, in particolare, che la decisione dell’organo politico relativa alla cessazione anticipata dall’incarico avvenga in seguito all’accertamento dei risultati conseguiti e rispetti il principio del giusto procedimento, poiché il perseguimento dell’interesse connesso alla scelta delle persone più idonee all’esercizio della funzione pubblica deve avvenire indipendentemente da ogni considerazione per gli orientamenti politici. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura proposti.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 43, commi 1 e 2, della legge della Regione Lazio 28 aprile 2006, n. 4, censurato in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97 Cost., in quanto il rimettente non svolge argomentazioni persuasive per dimostrare la natura di norma provvedimento della disposizione censurata ed è del tutto normale, nelle vicende di riordino degli enti pubblici, che gli organi straordinari subentrino a quelli ordinari nell’esercizio delle loro funzioni.

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 96 della legge della Regione Siciliana 26 marzo 2002, n. 2 nella parte in cui prevede che gli incarichi di cui ai commi 5 e 6 – ossia diversi da quelli di dirigente generale – già conferiti con contratto possono essere revocati entro novanta giorni dall’insediamento del dirigente generale nella struttura cui lo stesso è preposto. Infatti, posto che non si applicano alle Regioni i principi della legge statale n. 145 del 2002 relativa al regime dei dirigenti nelle amministrazioni dello Stato, deve ritenersi che, mentre il potere della Giunta regionale di conferire incarichi dirigenziali apicali a soggetti individuati intuitu personae mira ad assicurare quel continuum fra organi politici e dirigenti di vertice che giustifica, nei confronti di questi ultimi, la cessazione degli incarichi loro conferiti dalla precedente Giunta, non altrettanto è a dirsi per gli incarichi dirigenziali di livello “non generale”, non conferiti direttamente dal vertice politico e quindi non legati ad esso dallo stesso grado di contiguità che connota gli incarichi apicali. Inoltre, l’avvicendamento dei titolari degli incarichi dirigenziali non di vertice è fatto dipendere, nella specie, dalla discrezionale volontà del direttore generale, nominato dal nuovo Governo regionale, senza che sia previsto alcun obbligo di valutazione e di motivazione, in violazione del principio del giusto procedimento.

a cura di Vincenzo Antonelli


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