Soppressione delle gestioni liquidatorie delle USL – Corte Costituzionale, 5 aprile 2007, n. 116

05.04.2007

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 22, comma 1, della legge della Regione Calabria 26 giugno 2003 n. 8, nella parte in cui stabilisce che eventuali sopravvivenze attive e passive delle soppresse gestioni liquidatorie delle unità sanitarie locali rimangono di pertinenza delle aziende sanitarie competenti e a tal fine le disponibilità finanziarie dei conti correnti accesi presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato sono iscritte nel conto “Accantonamento spese ex gestioni liquidatorie”. La sostanziale confusione sia delle diverse gestioni liquidatorie, sia di tutte queste con le gestioni correnti delle ASL determina la violazione del principio fondamentale della legislazione statale in materia di tutela della salute sulla distinzione tra diverse gestioni e le relative contabilità, con conseguente pregiudizio per la tutela dei creditori, essendo insufficiente a soddisfare le esigenze di cui ai principi fondamentali della legislazione statale la salvezza di una separazione meramente formale delle contabilità.

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 22, comma 2, della legge della Regione Calabria 26 giugno 2003, n. 8. La citata disposizione, che stabilisce l’utilizzabilità delle momentanee disponibilità di cassa già utilizzabili per il pagamento dei debiti maturati al 31 dicembre 1999 per l’estinzione dei debiti delle ASL, determinando la sostanziale confusione sia delle diverse gestioni liquidatorie, sia di tutte queste con le gestioni correnti delle ASL viola il principio fondamentale della legislazione statale in materia di tutela della salute sulla distinzione tra diverse gestioni e le relative contabilità, con conseguente pregiudizio per la tutela dei creditori, essendo insufficiente a soddisfare le esigenze di cui ai principi fondamentali della legislazione statale la salvezza di una separazione meramente formale delle contabilità.

a cura di Vincenzo Antonelli


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