Non è fondata, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, della legge della Regione Veneto 22 dicembre 2005, n. 26, il quale dispone che i componenti del consiglio di indirizzo e verifica dell’Istituto oncologico veneto sono nominati dal Consiglio regionale, censurato, in riferimento agli artt. 117, 118, primo comma, e 120 della Costituzione. La censura si fonda sulla asserita violazione di un principio risultante dalla intesa intervenuta in sede di Conferenza Stato-Regioni, secondo quanto previsto dall’art. 5 del d.lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, in ordine alle modalità di organizzazione, gestione e funzionamento degli IRCCS non trasformati in fondazioni e cioè su un atto che – a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 1, lettera p) , della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il quale, nel conferire al Governo la delega per il riordino degli IRCCS, disponeva che il legislatore delegato avrebbe dovuto prevedere, per tali enti non trasformati in fondazioni, che l’organo di indirizzo fosse composto da soggetti designati per la metà dal Ministro della salute e per l’altra metà dal Presidente della Regione, e che alla nomina del presidente dell’istituto avrebbe provveduto il Ministro della salute – è divenuto anch’esso illegittimo, sicché lo Stato non può invocare nei confronti delle Regioni l’efficacia vincolante della previsione dell’intesa che di quella norma statale incostituzionale rappresenta la riproduzione, in quanto l’intesa non è un’autonoma fonte di disciplina degli IRCCS non trasformati in fondazioni, derivando dalla legislazione statale sia la legittimazione a ricercare una disciplina tendenzialmente uniforme per quegli enti, sia i limiti al contenuto della disciplina stessa – Sulla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 1, lettera p) , della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 3, comma 6, della legge della Regione Veneto 22 dicembre 2005, n. 26, nella parte in cui esclude che l’incarico di direttore scientifico dell’Istituto oncologico veneto possa essere rinnovato per più di una volta. Nel mentre, infatti, l’art. 42, comma 1, lettere b) e p) , della legge 16 gennaio 2003, n. 3, l’art. 3, commi 4 e 5, del d.lgs. 16 ottobre 2003, n. 288 e l’art. 3, comma 5, dell’atto di intesa 1° luglio 2004 non pongono limiti al rinnovo dell’incarico di direttore scientifico degli IRCCS, la cui nomina spetta al Ministro della salute, la disposizione regionale, introducendo un limite al potere ministeriale di nomina del direttore scientifico contrasta con il principio fondamentale in materia di «ricerca scientifica» dettato dalla disciplina statale e finisce per pregiudicare l’interesse che giustifica l’attribuzione al Ministro della salute del potere in questione, non potendosi ritenere detta disposizione norma di dettaglio, atteso che introdurre limiti alla facoltà di rinnovo significa inevitabilmente incidere direttamente sul pieno esercizio del potere di scelta del direttore scientifico. – Sulla non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale delle norme statali che prevedono l’attribuzione del Ministro della salute del potere di nomina del direttore scientifico degli IRCCS.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 7, della legge della Regione Veneto 22 dicembre 2005, n. 26, il quale prevede la nomina, da parte della Giunta regionale, di un commissario straordinario incaricato dell’amministrazione dell’Istituto oncologico veneto sino alla data di insediamento degli organi ordinari di amministrazione, censurato, in riferimento agli artt. 117, 118, primo comma, e 120 della Costituzione, perché detta una disciplina diversa da quella contemplata nell’art. 3, comma 5, del d.lgs. 16 ottobre 2003, n. 288. Quest’ultima disposizione, infatti, stabilendo che, in caso di mancata adozione, da parte del consiglio d’amministrazione dell’IRCCS oggetto della trasformazione in fondazione, del nuovo statuto approvato dal Ministro della salute d’intesa con il Presidente della Regione, il Ministro, d’intesa con il Presidente della Regione interessata, nomina un commissario ad acta che provvede all’adozione dello statuto nei sessanta giorni successivi alla nomina, disciplina una vicenda diversa da quella regolata dalla norma regionale impugnata, la quale, invece, concerne la fase precedente al primo insediamento degli ordinari organi di amministrazione dell’Istituto oncologico veneto che ha natura di ente pubblico e non di fondazione; la norma interposta indicata dal ricorrente non è, dunque, pertinente.