Prestazioni sanitarie erogate da strutture pubbliche e private – Corte Costituzionale, 6 luglio 2007, n. 257

07.07.2007

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, comma 4, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4, censurato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost., in quanto, nello stabilire che “ove le strutture [sanitarie] pubbliche e private abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, fissato in misura corrispondente a quelli erogati nel 1998, e il relativo limite di spesa a carico del servizio sanitario regionale, detti volumi sono remunerati con le regressioni tariffarie fissate dalla Giunta regionale”, sarebbe in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dal d.lgs. n. 502 del 1992 e violerebbe i principi di ragionevolezza, di eguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione. Il rimettente, infatti, ripropone, in forma apparentemente diversa, censure identiche ad altre già prospettate a questa Corte e ritenute in parte non fondate ed in parte inammissibili con sentenza n. 111 del 2005.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, comma 4, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4, censurato, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto, nello stabilire che “ove le strutture [sanitarie] pubbliche e private abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, fissato in misura corrispondente a quelli erogati nel 1998, e il relativo limite di spesa a carico del servizio sanitario regionale, detti volumi sono remunerati con le regressioni tariffarie fissate dalla Giunta regionale”, sarebbe in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dall’art. 8- quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, secondo cui le amministrazioni competenti devono procedere ad una valutazione comparativa dei costi e della qualità dei servizi prima della fissazione del volume di prestazioni che ogni AUSL intenda acquistare dalle strutture presenti nell’ambito territoriale di rispettiva competenza. Infatti, il criterio della valutazione comparativa dei costi e della qualità del servizio attiene alla fase di determinazione dei volumi di prestazioni, mentre la norma regionale impugnata riguarda il diverso momento della remunerazione delle prestazioni rese dalle strutture sanitarie in eccedenza rispetto ai quantitativi risultanti dai programmi preventivamente concordati. Né è senza significato che dall’esame di varie disposizioni della legislazione sanitaria statale emerga come in più occasioni il legislatore abbia fatto riferimento al sistema di determinazione della spesa sanitaria sulla base del dato storico rappresentato dall’esborso effettuato in anni precedenti a quello preso in considerazione.

a cura di Vincenzo Antonelli


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