Disegno di legge AS n. 772 recante delega al governo per il riordino dei servizi pubblici locali.

18.09.2006

ll Disegno di legge si compone di tre articoli dedicati rispettivamente:
1) alla definizione dell’ambito di applicazione ed alla indicazione delle finalità dell’intervento normativo (articolo 1);
2) al conferimento della delega per il riordino dei servizi pubblici locali (articolo 2);
3) al conferimento della delega per l’adozione di misure finalizzate alla tutela degli utenti dei servizi pubblici.
Relativamente alle finalità dell’intervento proposto, si afferma che:
a) il riordino della disciplina normativa è finalizzato a favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale di rilevanza economica in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere e) ed m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione;
b) costituisce funzione fondamentale di comuni, province e città metropolitane individuare – per quanto non già stabilito dalla legge – le attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni degli appartenenti alla popolazione locale, in condizioni di generale accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione e ai migliori livelli di qualità e sicurezza, ferma la competenza della regione quando si tratti di attività da svolgere unitariamente a dimensione regionale;
c) ove possibile, le finalità pubbliche connesse ai servizi pubblici devono essere perseguite attraverso misure di regolazione, nel rispetto dei principi di concorrenza e di sussidiarietà orizzontale e che gli interventi pubblici regolativi pongono all’autonomia imprenditoriale e alla libertà di concorrenza delle imprese i soli limiti necessari al perseguimento degli interessi generali, nel rispetto del principio di proporzionalità;
d) nel caso siano imposti alle imprese obblighi di servizio pubblico che impediscano la copertura integrale dei costi e l’utile d’impresa, devono essere previste le necessarie misure compensative.
Per quanto più specificamente concerne il riordino dei servizi pubblici, nel disegno di legge delega si afferma che, ferme restando la proprietà pubblica delle reti e degli altri beni pubblici e strumentali, nonché la gestione pubblica del servizio idrico (art.2, co.1, let.a), il perno della nuova disciplina dovrà essere costituito dal generale ricorso a procedure competitive ad evidenza pubblica di scelta del gestore, per l’affidamento delle nuove gestioni e per il rinnovo delle gestioni in essere dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ad eccezione del servizio idrico, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di appalti pubblici e di pubblici servizi.
Il ricorso a forme diverse di affidamento dei servizi pubblici locali resta, quindi, consentito solo eccezionalmente, laddove il ricorso a tali soluzioni sia motivatamente imposto da particolari situazioni di mercato. In tali casi, peraltro, l’ente locale dovrà anche adottare e pubblicare secondo modalità idonee il programma volto al superamento, entro un arco temporale definito, della medesima situazione di mercato. Su tali scelte si prevedono controlli delle autorità poste a tutela della concorrenza.
In particolare, l’eccezionale possibilità di affidamento diretto in house viene limitata alle sole società pubbliche partecipate dall’ente locale in possesso dei requisiti prescritti dall’ordinamento comunitario.
Anche l’eccezionale possibilità di affidamento a “società miste”, partecipate dall’ente locale, viene circondata da garanzie, circa la stretta inerenza delle modalità di selezione e di partecipazione dei soci pubblici e privati agli specifici servizi pubblici locali oggetto dell’affidamento, ferma restando la scelta dei soci privati mediante procedure competitive. Dovranno, inoltre, essere previste norme e clausole volte ad assicurare un efficace controllo pubblico della gestione del servizio e ad evitare possibili situazioni di conflitto di interessi.
La possibilità di acquisire la gestione di servizi diversi o in ambiti territoriali diversi da quelli di appartenenza viene esclusa per i soggetti già affidatari in via diretta di servizi pubblici locali, nonché per le imprese partecipate da enti locali, che usufruiscano di finanziamenti pubblici diretti o indiretti, salvo che si tratti del ristoro degli oneri di servizio relativi ad affidamenti effettuati mediante gara, sempreché l’impresa disponga di un sistema certificato di separazione contabile e gestionale.
Nel disegno di legge, si prevede altresì una limitare dei casi di gestione del servizio pubblico locale in regime di esclusiva, alla stregua di un criterio di proporzionalità e sussidiarietà orizzontale, dovendo l’ente locale motivare la razionalità economica del denegato accesso al mercato. Ciò dovrà comportare la liberalizzazione delle attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con lo svolgimento del servizio pubblico locale, che a propria volta dovrà continuare ad essere connotato dalle garanzie di universalità ed accessibilità.
Infine, per ciò che riguarda la tutela degli utenti dei servizi pubblici locali, si stabilisce che ogni gestore debba adottare una carta dei servizi concordata con le associazioni dei consumatori e delle imprese interessate all’utenza del servizio, che indichi anche e modalità d’accesso alle informazioni garantite, le modalità per porre reclamo, le modalità per adire le vie conciliative e giudiziarie, nonché i livelli minimi garantiti per ciascun servizio e le modalità di ristoro dell’utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza. Il permanere dell’affidamento del servizio sarà quindi condizionato all’adozione ed al rispetto della carta, nonché al positivo riscontro degli utenti, che dovrà risultare dall’esame dei reclami e dall’effettuazione di sondaggi di mercato, connotati da garanzie di obbiettività, sotto la vigilanza dell’ente locale e delle autorità nazionali di regolazione.
Il testo integrale ed approfondimenti sull’iter del ddl possono essere reperiti sul sito del Senato: http://www.senato.it/leg/15/BGT/Schede/Ddliter/26107.htm
a cura di Luigi Alla