Il Consiglio europeo si è riunito a Bruxelles il 24 e 25 ottobre 2002. La riunione è stata preceduta da un intervento del Presidente del Parlamento europeo, Sig. Pat Cox, seguito da uno scambio di opinioni sui temi principali in discussione.
Il Consiglio europeo ha ascoltato una relazione del Presidente Valéry Giscard d’Estaing sull’andamento dei lavori della Convenzione. Sulla scorta di questo intervento il Consiglio europeo ha proceduto a uno scambio di vedute in merito all’evoluzione dei dibattiti.
ALLARGAMENTO
1. Il processo storico teso a superare le divisioni nel nostro continente, avviato a Copenaghen nel 1993, sta per dare i suoi frutti. È grazie alla visione e agli sforzi degli Stati candidati e degli Stati membri che siamo ora alle soglie del più grande allargamento dell’Unione mai realizzato.
In questo contesto il Consiglio europeo ha accolto con viva soddisfazione il risultato positivo del referendum irlandese. Tale risultato ha spianato la via al completamento della ratifica del trattato di Nizza, permettendone così l’entrata in vigore nei primi mesi del prossimo anno.
Muovendo da queste premesse il Consiglio europeo ha preso decisioni che permetteranno all’Unione di presentare agli Stati candidati posizioni di negoziato su tutte le questioni in sospeso al più tardi entro l’inizio di novembre, al fine di concludere i negoziati di allargamento con i primi paesi in occasione del Consiglio europeo di Copenaghen di dicembre. Il Consiglio europeo ha inoltre stabilito linee guida per la continuazione del processo con i paesi non inclusi nel primo allargamento.
VALUTAZIONE GLOBALE
2. L’Unione condivide le constatazioni e raccomandazioni della Commissione secondo cui Cipro, la Repubblica ceca, l’Estonia, l’Ungheria, la Lettonia, la Lituania, Malta, la Polonia, la Repubblica slovacca e la Slovenia soddisfano i criteri politici e saranno in grado di soddisfare i criteri economici e di assumere gli obblighi che comporta l’adesione dall’inizio del 2004.
3. In vista di quanto precede e tenuto conto inoltre dei progressi generali compiuti nei negoziati di adesione, nonché nel recepimento e nell’attuazione dell’acquis e degli impegni assunti dai candidati nel corso dei negoziati, l’Unione conferma la sua determinazione a concludere i negoziati di adesione con tali paesi nel Consiglio europeo di Copenaghen del 12 e 13 dicembre e a firmare il trattato di adesione ad Atene nell’aprile 2003.
4. L’Unione ribadisce di preferire una Cipro riunita che aderisca all’Unione europea in base a una soluzione globale ed invita i leader delle comunità greco-cipriota e turco-cipriota a cogliere l’opportunità di raggiungere un accordo prima della fine dei negoziati di adesione quest’anno. L’Unione continuerà a sostenere pienamente i notevoli sforzi prodigati dal Segretario generale delle Nazioni Unite per raggiungere una soluzione coerente con le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. L’Unione europea prenderà in considerazione i termini di una siffatta soluzione globale nel trattato di adesione, conformemente ai principi che sono alla base dell’Unione europea. In mancanza di una soluzione, le decisioni che il Consiglio europeo deve adottare a Copenaghen nel mese di dicembre saranno basate sulle conclusioni del Consiglio europeo di Helsinki del 1999.
5. L’Unione condivide la valutazione della Commissione sui progressi compiuti dalla Bulgaria e dalla Romania. Alla luce della natura comprensiva ed irreversibile del processo di allargamento ed in base al documento di strategia della Commissione, il Consiglio e la Commissione sono invitati ad elaborare nel Consiglio europeo di Copenaghen, in stretta consultazione con Bulgaria e Romania, le necessarie decisioni riguardanti innanzi tutto tabelle di marcia particolareggiate, comprensive di calendari, ed una maggiore assistenza preadesione al fine di far progredire il processo di adesione di detti paesi. Il Consiglio europeo esprime il suo appoggio alla Bulgaria e alla Romania per gli sforzi prodigati per conseguire l’obiettivo dell’adesione nel 2007.
6. L’Unione si rallegra per i passi importanti compiuti dalla Turchia verso l’adempimento dei criteri politici di Copenaghen e per i progressi realizzati per quanto riguarda i criteri economici e l’allineamento con l’acquis, come riportato nella relazione periodica della Commissione. Ciò ha anticipato l’avvio dei negoziati di adesione con tale paese. L’Unione incoraggia la Turchia a proseguire il processo di riforme e a compiere ulteriori passi concreti verso la sua attuazione, che farà progredire il processo di adesione della Turchia conformemente agli stessi principi e ai criteri che vengono applicati agli altri Stati candidati. Si invita il Consiglio ad elaborare, in tempo per il Consiglio europeo di Copenaghen, gli elementi per decidere sulla prossima fase della candidatura della Turchia, in base al documento di strategia della Commissione e conformemente alle conclusioni dei Consigli europei di Helsinki, Laeken e Siviglia.
MONITORAGGIO E SALVAGUARDIE
7. L’Unione avalla le proposte della Commissione contenute nel documento di strategia, relative al proseguimento del monitoraggio dopo la firma del trattato di adesione. Di conseguenza, sei mesi prima della data prevista per l’adesione, la Commissione elaborerà una relazione affinché il Consiglio e il Parlamento europeo controllino gli ulteriori progressi in materia di adozione, attuazione ed esecuzione dell’acquis da parte degli Stati aderenti, conformemente agli impegni da essi assunti.
8. Inoltre, l’Unione appoggia le proposte della Commissione di prevedere nel trattato di adesione, oltre ad una clausola di salvaguardia economica di carattere generale, due clausole di salvaguardia specifiche relative al funzionamento del mercato interno, comprese tutte le politiche settoriali che riguardano attività economiche che producono effetti transfrontalieri, e al settore della giustizia e degli affari interni. Per un massimo di tre anni dopo l’adesione può essere invocata una clausola di salvaguardia su richiesta motivata di qualsiasi Stato membro o su iniziativa della Commissione. Le misure a titolo della clausola di salvaguardia economica di carattere generale potrebbero riguardare qualsiasi Stato membro. Le misure a titolo delle due clausole di salvaguardia specifiche possono essere rivolte esclusivamente ai nuovi Stati membri che abbiano mancato di attuare gli impegni assunti nel quadro dei negoziati. Una clausola di salvaguardia può essere invocata anche prima dell’adesione in base ai risultati del monitoraggio ed entrare in vigore dal primo giorno dell’adesione. La durata di tali misure può estendersi al di là del periodo di tre anni. Gli organi competenti stabiliranno la posizione dell’Unione in materia nei negoziati di adesione. La Commissione informerà il Consiglio in tempo utile prima di revocare le misure di salvaguardia e terrà nel debito conto qualsivoglia osservazione del Consiglio al riguardo.
9. L’Unione appoggia la proposta della Commissione di rendere disponibile uno strumento speciale di transizione per la costruzione istituzionale, al fine di continuare il processo di sviluppo della capacità amministrativa e giudiziaria dei nuovi Stati membri.
Questioni finanziarie e di bilancio (2004-2006)
10. Deve essere rispettato il massimale relativo alle spese connesse con l’allargamento per il periodo 2004-2006 fissato dal Consiglio europeo di Berlino.
11. La spesa dell’Unione deve continuare a rispettare sia l’imperativo della disciplina di bilancio e della spesa efficiente sia l’esigenza di far sì che l’Unione allargata abbia a disposizione risorse sufficienti ad assicurare il corretto sviluppo delle sue politiche a vantaggio di tutti i cittadini.
Pagamenti diretti
12. Fatte salve le decisioni future sulla PAC e sul finanziamento dell’Unione europea dopo il 2006 e fatti salvi i risultati dell’applicazione del punto 22 delle conclusioni del Consiglio europeo di Berlino nonché fermi restando gli impegni internazionali che l’Unione ha assunto, tra l’altro, con l’avvio del Doha Round per lo sviluppo, i pagamenti diretti saranno introdotti conformemente al seguente schema di incrementi, espressi in percentuale del livello di detti pagamenti nell’Unione:
2004 : 25%
2005 : 30%
2006 : 35%
2007 : 40%
e successivamente con incrementi del 10%, in modo da garantire che i nuovi Stati membri raggiungano nel 2013 il livello di sostegno allora applicabile nell’Unione europea attuale. Inoltre, non si dovrebbe applicare il regime dei piccoli agricoltori.
L’introduzione graduale avverrà in un contesto di stabilità finanziaria in cui la spesa annua totale per le spese connesse al mercato e i pagamenti diretti in un’Unione a 25 non potrà superare, nel periodo 2007-2013, l’importo in termini reali del massimale della categoria 1.A per il 2006 stabilito a Berlino per l’UE a 15 e il corrispondente massimale di spesa proposto per i nuovi Stati membri per il 2006. La spesa complessiva, in termini nominali, per le spese connesse al mercato e i pagamenti diretti, per ciascun anno nel periodo 2007-2013, sarà mantenuta al di sotto di detta cifra per il 2006 maggiorata dell’1% annuo.
Andrebbero salvaguardate le esigenze dei produttori che vivono nelle regioni svantaggiate dell’Unione europea attuale; in tutte le zone d’Europa sarà mantenuta l’agricoltura multifunzionale, in linea con le conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo del 1997 e del Consiglio europeo di Berlino del 1999.
Livello globale delle dotazioni per operazioni strutturali
13. Gli stanziamenti di impegno complessivi per i Fondi strutturali e di coesione da aggiungere alla rubrica 2 in vista dell’allargamento dovrebbero ammontare a 23 miliardi di euro per il periodo considerato, ripartiti tra i nuovi Stati membri conformemente alle pertinenti posizioni comuni dell’Unione europea concordate con gli Stati candidati.
Risorse proprie e squilibri di bilancio
14. L’acquis riguardante le risorse proprie si applicherà ai nuovi Stati membri fin dall’adesione.
Se, per il periodo 2004-2006, il saldo previsto dei flussi finanziari nei confronti del bilancio della Comunità è, per singoli Stati candidati, negativo rispetto all’esercizio 2003, sarà offerta una compensazione di bilancio temporanea. Questo comporterà pagamenti forfettari, decrescenti e temporanei a carico del bilancio dell’UE. Gli importi saranno determinati alla fine dei negoziati secondo il metodo concordato dal Consiglio il 22 ottobre 2002 e saranno inseriti nell’Atto di adesione. Le compensazioni dovrebbero rimanere entro i margini annui consentiti in base ai massimali previsti a Berlino per gli stanziamenti di impegno e di pagamento destinati all’allargamento.
15. Lo sforzo globale per rispettare la disciplina di bilancio stabilita dal Consiglio europeo di Berlino dovrebbe proseguire nel periodo che avrà inizio nel 2007.
16. Il Consiglio europeo ha avallato gli altri elementi necessari per definire le posizioni comuni dell’UE risultanti dai preparativi svolti dal Consiglio ‘Affari generali e relazioni esterne’, che figurano nell’allegato I.
II. KALININGRAD
17. Il Consiglio europeo conferma le conclusioni della riunione di Siviglia del giugno 2002.
Il Consiglio europeo, in considerazione dell’obiettivo di sviluppare ulteriormente il partenariato strategico tra l’UE e la Russia, conviene di compiere uno sforzo particolare per rispondere alle preoccupazioni di tutte le parti interessate in relazione al futuro transito di persone tra la regione di Kaliningrad e altre parti della Russia.
Il Consiglio europeo sottolinea la necessità che tutte le parti rispettino appieno il diritto sovrano di ogni Stato di tutelare la sicurezza dei propri cittadini controllando le proprie frontiere e la circolazione di persone e merci, sia che entrino, transitino o si spostino all’interno del territorio. Il Consiglio europeo mette in risalto il diritto di ogni Stato di introdurre visti, anche di transito.
Il Consiglio europeo riconosce la situazione peculiare della regione di Kaliningrad quale parte della Federazione russa.
Il Consiglio europeo avalla le conclusioni su Kaliningrad del Consiglio ‘Affari generali e relazioni esterne’ del 22 ottobre 2002.
III. RELAZIONI UE – NATO
18. Il Consiglio europeo ha convenuto le modalità di attuazione delle disposizioni di Nizza (cfr. allegato II) relative alla partecipazione dei membri europei della NATO non appartenenti all’UE. L’attuazione delle disposizioni di Nizza relative alla partecipazione dei membri europei della NATO non appartenenti all’UE sarà resa possibile dalle pertinenti decisioni sulle relazioni tra l’Unione europea e la NATO.
19. Nell’occasione il Consiglio europeo ha rammentato che dette modalità e decisioni e la loro attuazione rispetteranno sempre le disposizioni del trattato sull’Unione europea, in particolare quelle riguardanti gli obiettivi e i principi della PESC di cui all’articolo 11 del TUE (1). Esse rispetteranno altresì i testi e le conclusioni pertinenti approvati dal Consiglio europeo (cfr. punto 22 in appresso).
20. È inoltre inteso che non sarà intrapresa alcuna azione suscettibile di violare i principi della Carta delle Nazioni Unite, compresi i principi del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, della composizione pacifica delle controversie e della rinuncia al ricorso alla minaccia o all’uso della forza previsti in detta Carta, dato che tanto il trattato sull’Unione europea quanto il trattato dell’Atlantico del Nord sono fondati su tali principi, che si applicano di conseguenza a tutti gli Stati membri.
21. Il Consiglio europeo ha anche ricordato che l’UE prevede che la politica dell’Unione a norma dell’articolo 17 del TUE non pregiudichi il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri. La Presidenza ha rilevato che la Danimarca ha richiamato l’attenzione sul protocollo n. 5 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato UE.
22. Il Consiglio europeo ha incaricato il Segretario Generale/Alto Rappresentante, Javier Solana, di agire di conseguenza affinché si raggiunga quanto prima un accordo tra l’UE e la NATO.
23 La Presidenza, congiuntamente al Segretario Generale/Alto Rappresentante, Javier Solana, riferirà sui risultati dei passi compiuti tra circa due o tre settimane. In funzione dei risultati ottenuti, l’Unione europea adotterà le necessarie decisioni.
IV. EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA
24. A seguito dei colloqui dell’SG/AR con il Presidente Trajkovski, il Consiglio europeo ha riaffermato la sua disponibilità ad assicurare, dal 15 dicembre, la sostituzione militare della forza NATO nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia. Esso ha chiesto agli organi competenti dell’Unione europea di esaminare tutte le opzioni necessarie per conseguire tale obiettivo. Il Consiglio europeo ha rammentato che, qualora un accordo fosse raggiunto per tempo, tale sostituzione si iscriverebbe nello spirito di partenariato nella gestione delle crisi instaurato tra l’UE e la NATO.
V. ATTACCO TERRORISTICO IN RUSSIA
25. Il Consiglio europeo ha adottato la dichiarazione che figura nell’allegato III.
ALLEGATO I
RISULTATI DEI LAVORI DEL CONSIGLIO
‘AFFARI GENERALI E RELAZIONI ESTERNE’
Questioni finanziarie e di bilancio:
Livello globale delle dotazioni per operazioni strutturali
1. Gli Stati candidati dovrebbero intensificare e accelerare i loro preparativi per garantire di poter presentare alla Commissione le loro richieste di assistenza, i loro documenti di programmazione e i progetti del Fondo di coesione, affinché possano essere adottati all’inizio del 2004. La Commissione e gli Stati membri continueranno a fornire tutta l’assistenza possibile a tal fine. La Commissione veglierà a che il processo di approvazione dei documenti di programmazione e delle richieste di pagamento sia quanto più rapido possibile.
2. Al fine di soddisfare il considerevole fabbisogno di nuove infrastrutture nei settori dei trasporti e dell’ambiente registrato negli Stati candidati, un terzo della dotazione globale per le operazioni strutturali sarà destinato al Fondo di coesione.
3. Il pagamento anticipato previsto nell’ambito dell’acquis sarà versato nel primo anno successivo all’adesione, a concorrenza del 16% del contributo totale dei Fondi strutturali per il periodo 2004-2006. L’UE prevede per il 2004 stanziamenti di pagamento pari al 3 % degli impegni medi annui nell’ambito dei Fondi strutturali e al 3 % dell’impegno per il Fondo di coesione. (2)
Livello globale delle dotazioni per le politiche interne
4. Poiché la Lituania ha confermato che l’unità 1 della centrale nucleare di Ignalina sarà chiusa entro il 2005 e si è impegnata a chiudere l’unità 2 entro il 2009, sarà istituito un programma di sostegno alle operazioni connesse alla disattivazione di detta centrale nucleare. Gli stanziamenti di impegno previsti per tale programma ammonteranno a 70 milioni di euro (3) l’anno per il periodo 2004-2006. Riconoscendo che la disattivazione della centrale nucleare di Ignalina dovrà continuare oltre le attuali prospettive finanziarie e che questa iniziativa rappresenta per la Lituania un onere finanziario eccezionale non commisurato alle dimensioni e alla forza economica di tale paese, l’Unione europea, solidale con la Lituania, conferma la sua disponibilità a fornire un’adeguata assistenza comunitaria ulteriore per l’opera di disattivazione oltre il 2006.
5. Per continuare a fornire l’aiuto preadesione previsto nell’ambito di PHARE per la disattivazione della centrale nucleare di Bohunice in Slovacchia, sono previsti stanziamenti di impegno per 20 milioni di euro 1 l’anno per il periodo 2004-2006.
6. L’iniziativa intesa a sostenere lo sviluppo istituzionale nei nuovi Stati membri, avviata nell’ambito di PHARE, sarà portata avanti fino al 2006. A tal fine sono previsti stanziamenti di impegno per un importo di 200 milioni di euro nel 2004, di 120 milioni di euro nel 2005 e di 60 milioni di euro nel 2006.
7. I livelli della rubrica 3 dovrebbero essere fissati in modo che le principali voci di spesa prioritaria nell’ambito di questa rubrica siano mantenute e che siano disponibili mezzi sufficienti per l’estensione dei programmi esistenti ai nuovi Stati membri.
c) Cipro: Programma per la parte settentrionale
8. In vista dell’attuazione di una soluzione politica a Cipro, il Consiglio stabilirà un programma inteso in particolare a far sì che la parte settentrionale dell’isola possa mettersi al passo. Gli stanziamenti d’impegno complessivi previsti ammontano a 39 milioni di euro per il 2004, a 67 milioni di euro per il 2005 e a 100 milioni di euro per il 2006.
d) Fondo europeo di sviluppo
9. I nuovi Stati membri aderiranno al FES con il nuovo protocollo finanziario (decimo FES).
e) Comunità europea del carbone e dell’acciaio
10. I nuovi Stati membri parteciperanno al Fondo di ricerca carbone e acciaio dal giorno dell’adesione. I nuovi Stati membri verseranno i contributi dovuti al Fondo. I contributi al Fondo dei nuovi Stati membri saranno versati in quattro rate a partire dal 2006 (2006: 15%; 2007: 20%; 2008: 30%; 2009: 35%).
QUESTIONI ISTITUZIONALI
a) Misure transitorie
Consiglio
Per il periodo tra la data di adesione e il 31 dicembre 2004, nei casi in cui il Consiglio deve deliberare a maggioranza qualificata, i voti dei suoi membri sono ponderati nel modo illustrato nella tabella figurante nell’allegato 1.
Le deliberazioni del Consiglio sono valide se hanno ottenuto almeno 88 voti favorevoli quando, in virtù del trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione. Negli altri casi le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 88 voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.
Qualora meno di dieci nuovi Stati membri aderiscano all’Unione europea nel quadro del prossimo trattato di adesione, la soglia della maggioranza qualificata è fissata con decisione del Consiglio, con l’obiettivo di avvicinarsi il più possibile al 71,26% del numero totale dei voti.
Parlamento europeo
Dalla data di adesione fino alle elezioni per il mandato 2004-2009 del Parlamento europeo, il numero complessivo dei membri del Parlamento europeo e la ripartizione dei membri per ciascuno Stato membro saranno stabiliti applicando il medesimo metodo utilizzato attualmente per l’assegnazione dei seggi.
b) Ponderazione dei voti nel Consiglio e soglia per la maggioranza qualificata
Nei casi in cui il Consiglio deve deliberare a maggioranza qualificata, i voti dei suoi membri sono ponderati, dal 1º gennaio 2005, nel modo illustrato nella tabella figurante nell’allegato 2.
A partire dalla stessa data, le deliberazioni del Consiglio sono valide se hanno ottenuto almeno 232 voti che esprimano il voto favorevole della maggioranza dei membri quando, in virtù del trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione. Negli altri casi le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 232 voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri. Un membro del Consiglio può chiedere che, in caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62% della popolazione totale dell’Unione. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, la decisione non è adottata.
Qualora meno di dieci nuovi Stati membri aderiscano all’Unione europea nel quadro del prossimo trattato di adesione, la soglia della maggioranza qualificata è fissata con decisione del Consiglio applicando un’interpolazione aritmetica strettamente lineare, arrotondata per eccesso o per difetto al voto più vicino, tra il 71% per un Consiglio che dispone di 300 voti e il livello sopra previsto per un’UE con 25 Stati membri (72,27%).
c) Parlamento europeo
Dall’inizio del mandato 2004-2009 del Parlamento europeo, a ciascuno Stato membro è assegnato un numero di seggi pari alla somma:
dei seggi ad esso assegnati nella dichiarazione n. 20 allegata all’atto finale del trattato di Nizza e dei seggi risultanti dall’assegnazione dei 50 seggi che non andranno alla Bulgaria e alla Romania, che saranno ripartiti conformemente alle disposizioni del trattato di Nizza.
Il numero complessivo di seggi così ottenuti deve essere il più possibile vicino a 732 e la ripartizione deve rispettare l’equilibrio tra gli Stati membri attuali stabilito a Nizza. Lo stesso approccio proporzionale si applica all’assegnazione dei seggi ai nuovi Stati membri. Tale approccio deve anche essere equo e rispettare l’equilibrio fra tutti gli Stati membri.
L’applicazione di questo metodo non deve portare all’attribuzione ad alcuno degli attuali Stati membri di un numero di seggi superiore a quello attuale.
d) Presidenza del Consiglio
Il trattato CE prevede che la presidenza del Consiglio sia esercitata a turno da ciascun Stato membro. Per dare ai nuovi Stati membri il tempo di preparare la loro presidenza, il Consiglio europeo conferma che l’attuale ordine di rotazione sarà mantenuto fino alla fine del 2006. Il Consiglio prenderà una decisione in merito all’ordine delle presidenze, per il 2007 e oltre, il più presto possibile e al più tardi un anno dopo l’adesione dei primi nuovi Stati membri.
Allegato 1 dell’ALLEGATO I
PONDERAZIONE DEI VOTI NEL CONSIGLIO PER IL PERIODO DALL’ADESIONE FINO AL 31 DICEMBRE 2004
STATI MEMBRI Voti
Germania 10
Regno Unito 10
Francia 10
Italia 10
Spagna 8
Polonia 8
Paesi Bassi 5
Grecia 5
Repubblica ceca 5
Belgio 5
Ungheria 5
Portogallo 5
Svezia 4
Austria 4
Slovacchia 3
Danimarca 3
Finlandia 3
Irlanda 3
Lituania 3
Lettonia 3
Slovenia 3
Estonia 3
Cipro 2
Lussemburgo 2
Malta 2
TOTALE 124
Allegato 2 dell’ALLEGATO I
Ponderazione dei voti NEL CONSIGLIO
DAL 1º GENNAIO 2005
STATI MEMBRI VOTI
Germania 29
Regno Unito 29
Francia 29
Italia 29
Spagna 27
Polonia 27
Paesi Bassi 13
Grecia 12
Repubblica ceca 12
Belgio 12
Ungheria 12
Portogallo 12
Svezia 10
Austria 10
Slovacchia 7
Danimarca 7
Finlandia 7
Irlanda 7
Lituania 7
Lettonia 4
Slovenia 4
Estonia 4
Cipro 4
Lussemburgo 4
Malta 3
TOTALE 321
ALLEGATO II
PESD: ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI NIZZA RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DEGLI ALLEATI EUROPEI NON APPARTENENTI ALL’UE
Osservanza da parte di taluni Stati membri dell’UE dei propri obblighi NATO
L’articolo 17, paragrafo 1, terzo comma del trattato sull’Unione europea recita:
‘La politica dell’Unione a norma del presente articolo non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri e rispetta gli obblighi di alcuni Stati membri i quali ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite l’Organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO), nell’ambito del trattato dell’Atlantico del Nord, e sia compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto.’.
Per gli Stati membri interessati, ciò significa che le azioni che essi intraprendono e le decisioni che essi adottano nel contesto della gestione militare delle crisi da parte dell’UE rispetteranno in qualsiasi momento tutti gli obblighi ad essi spettanti a norma del trattato, in qualità di alleati NATO. Ciò significa inoltre che in nessuna circostanza né in alcuna crisi la PESD sarà usata contro un alleato, fermo restando che, viceversa, la gestione militare delle crisi da parte della NATO non comporterà alcuna azione contro l’UE o i suoi Stati membri. È inoltre inteso che non sarà intrapresa alcuna azione suscettibile di violare i principi della Carta delle Nazioni Unite.
Partecipazione di alleati europei non appartenenti all’UE a consultazioni in materia di PESD in tempo di pace
Come convenuto dal Consiglio europeo di Nizza, l’UE terrà consultazioni permanenti e costanti con gli alleati europei non appartenenti all’UE, che contempleranno tutta la gamma delle questioni relative alla sicurezza, alla difesa e alla gestione delle crisi. Riunioni supplementari nella formazione 15 + 6 saranno organizzate ove necessario. In particolare le consultazioni comporteranno, laddove opportuno, riunioni supplementari nella formazione UE + 6 preliminarmente alle riunioni del CPS e dell’EUMC nelle quali potrebbero essere prese decisioni su materie aventi implicazioni sugli interessi in materia di sicurezza degli alleati europei non appartenenti all’UE. Obiettivo di tali consultazioni sarà, per l’UE e per gli alleati europei non appartenenti all’UE, procedere ad uno scambio di opinioni e ad una discussione di eventuali preoccupazioni e interessi sollevati da detti alleati, in modo da consentire all’UE di prenderli in considerazione. Come nel caso della PESC, queste consultazioni consentiranno agli alleati europei non appartenenti all’UE di contribuire alla politica europea di sicurezza e di difesa e di associarsi alle decisioni, alle azioni e alle dichiarazioni dell’UE in materia di PESD.
Le consultazioni tra l’UE e gli alleati europei non appartenenti all’UE saranno preparate accuratamente, anche attraverso consultazioni alle quali parteciperanno la Presidenza, il Segretariato del Consiglio e i rappresentanti degli alleati europei non appartenenti all’UE nonché attraverso la diffusione dei documenti pertinenti. Alle riunioni sarà riservato un adeguato follow-up, tra l’altro con la diffusione da parte del Segretariato del Consiglio di un verbale della discussione. Tali disposizioni sono volte ad assicurare che le consultazioni siano tanto esaustive quanto intense.
Le riunioni nella formazione 15 + 6 previste nelle disposizioni di Nizza si avvantaggeranno della designazione di interlocutori permanenti per il CPS. Al fine di provvedere ad un dialogo con l’EUMC e per agevolare la preparazione delle riunioni 15 + 6 a livello di rappresentanti del Comitato militare, gli alleati europei non appartenenti all’UE potranno inoltre designare interlocutori per il Comitato militare. Gli interlocutori designati per i vari organi dell’UE saranno in grado di intrattenere su base quotidiana contatti bilaterali a sostegno delle consultazioni regolari a 15 + 6.
Relazioni con l’EUMS e con i comandi nazionali implicati in operazioni dirette dall’UE
Le disposizioni in sede NATO per gli Stati membri dell’UE non appartenenti alla NATO fungeranno da base per lo sviluppo di adeguate disposizioni per gli alleati europei non appartenenti all’UE all’interno delle strutture militari dell’UE, tenendo presenti le differenze tra le strutture militari delle due organizzazioni. Se la pianificazione operativa è condotta in sede NATO, gli alleati europei non appartenenti all’UE parteciperanno pienamente. Se la pianificazione operativa sarà effettuata in uno dei comandi europei di livello strategico, gli alleati europei non appartenenti all’UE saranno invitati, in qualità di contributori, a distaccare ufficiali presso detto comando.
Partecipazione ad esercitazioni dirette dall’UE
L’UE non intende effettuare esercitazioni militari di livello inferiore a quello di comando della forza (FHQ ). Le esercitazioni di livello inferiore resteranno di competenza degli Stati membri.
L’UE è impegnata nel dialogo, nella consultazione e nella cooperazione con gli alleati europei non appartenenti all’UE e tali disposizioni dovranno essere previste anche nelle pertinenti esercitazioni.
Le disposizioni relative alla partecipazione dei suddetti alleati alle esercitazioni dell’UE ricalcheranno quelle convenute relativamente alla loro partecipazione ad operazioni dirette dall’UE. Gli alleati europei non appartenenti all’UE potranno partecipare ad esercitazioni UE che prevedano l’uso dei mezzi e delle capacità della NATO. Dal momento che vi è pure la possibilità di una loro partecipazione ad operazioni dirette dall’UE che non prevedono un ricorso ai mezzi e alle capacità della NATO, sarà necessario che gli alleati europei non appartenenti all’UE partecipino alle pertinenti esercitazioni e che l’UE adotti le disposizioni necessarie a tal fine. Gli alleati europei non appartenenti all’UE dovrebbero essere invitati in qualità di osservatori in occasione di altre pertinenti esercitazioni alle quali essi non partecipano.
Modalità di partecipazione alle operazioni dirette dall’UE
Nel considerare le possibili risposte a una crisi, tra cui un’eventuale operazione diretta dall’UE, l’UE terrà conto degli interessi e delle preoccupazioni degli alleati europei non appartenenti all’UE e avrà con loro consultazioni sufficientemente intense a tal fine.
Nel caso di un’operazione diretta dall’UE che si avvalga di mezzi e di capacità della NATO, gli alleati europei non appartenenti all’UE parteciperanno se lo desiderano all’operazione e saranno coinvolti nella pianificazione e nella preparazione secondo le procedure stabilite nell’ambito della NATO.
Nel caso di un’operazione diretta dall’UE che non richieda il ricorso a mezzi e capacità della NATO, gli alleati europei non appartenenti all’UE saranno invitati a partecipare su decisione del Consiglio. Nel prendere decisioni al riguardo il Consiglio terrà conto delle esigenze di sicurezza degli alleati europei non appartenenti all’UE. Nel caso specifico che uno degli alleati europei non appartenenti all’UE esprima preoccupazione per il fatto che una prevista operazione autonoma dell’UE si svolga in prossimità geografica di un alleato europeo non appartenente all’UE o possa comprometterne gli interessi in materia di sicurezza nazionale, il Consiglio si consulterà con tale alleato e, in base all’esito delle consultazioni, deciderà in merito alla partecipazione di tale alleato, tenendo presenti le pertinenti disposizioni succitate del trattato sull’Unione europea e quanto affermato al punto 2.
Partecipazione alla preparazione, alla pianificazione e alla gestione di un’operazione diretta dall’UE
Le consultazioni a 15 + 6 costituiranno la sede in cui gli alleati europei non appartenenti all’UE, in quanto potenziali contributori in un’operazione militare diretta dall’UE, saranno impegnati, fin dalle prime fasi di una crisi, nel dialogo con l’UE e saranno consultati nell’elaborazione della posizione dell’UE.
I contatti a tutti i livelli con gli alleati europei non appartenenti all’UE saranno intensificati nel corso della fase antecedente alla crisi tramite consultazioni a 15 + 6 e altre modalità. Questo processo sarà importante per discutere contributi militari provvisori da parte degli alleati europei non appartenenti all’UE nella fase preoperativa, nonché fattori militari pertinenti durante lo sviluppo di opzioni militari strategiche, al fine di ispirare la pianificazione e la preparazione su cui si baserà l’eventuale decisione del Consiglio di lanciare un’operazione diretta dall’UE. Questo consentirà al Consiglio di tener conto, prima di prendere decisioni su un’opzione militare, dei pareri degli alleati europei non appartenenti all’UE, in particolare delle loro esigenze di sicurezza e delle loro opinioni sulla natura della risposta dell’UE alla crisi.
Successivamente le consultazioni saranno portate avanti insieme nella formazione 15 + 6, anche a livello di CPS e di EUMC, per discutere lo sviluppo del concetto operativo e questioni connesse quali le strutture di comando e della forza. Gli alleati europei non appartenenti all’UE avranno la possibilità di comunicare i rispettivi pareri sul CONOPS e sulla propria potenziale partecipazione prima che il Consiglio prenda la decisione di procedere alla pianificazione dettagliata di un’operazione e la decisione di invitare formalmente Stati non appartenenti all’UE a partecipare. Una volta presa la decisione in merito alla partecipazione di Stati non appartenenti all’UE, gli alleati europei non appartenenti all’UE saranno invitati come contributori a partecipare alla pianificazione operativa. Le consultazioni nella formazione 15 + 6 riguarderanno la pianificazione dettagliata in atto dell’operazione, compreso l’OPLAN.
A seguito di una decisione del Consiglio di intraprendere un’operazione militare e di una conferenza sulla costituzione della forza, il comitato dei contributori sarà istituito e convocato per discutere la definizione dei piani operativi iniziali e dei preparativi militari dell’operazione.
Come previsto a Nizza, il comitato dei contributori svolgerà un ruolo chiave nella gestione quotidiana dell’operazione. Sarà la sede principale in cui i paesi contributori tratteranno collettivamente questioni relative all’impiego delle proprie forze in un’operazione. Il comitato discuterà le relazioni del comandante dell’operazione e le questioni da questi sollevate, e fornirà se necessario consulenze al CPS. Il comitato dei contributori prende decisioni per consensus sulla gestione quotidiana dell’operazione ed emette raccomandazioni su eventuali adeguamenti della pianificazione operativa, compresi eventuali adeguamenti degli obiettivi. I pareri espressi dal comitato dei contributori saranno tenuti presenti dal CPS quando prende in considerazione questioni di controllo politico e di direzione strategica dell’operazione. Il Segretariato del Consiglio metterà a punto un verbale delle discussioni di ogni riunione del comitato dei contributori, che sarà trasmesso ai rappresentanti del CPS e dell’EUMC in tempo utile per la riunione successiva dei rispettivi comitati.
Il comandante dell’operazione riferirà sull’operazione al comitato dei contributori in modo che esso possa esercitare le proprie competenze e svolgere il suo ruolo chiave nella gestione quotidiana dell’operazione.
ALLEGATO III
DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO
Il Consiglio europeo è atterrito e sconvolto per la presa in ostaggio in corso nel teatro della via Melnikov, a Mosca. Il nostro pensiero e il nostro cuore sono vicini ai tanti civili sequestrati, ai loro familiari, al popolo e al governo russo.
Il sequestro di civili innocenti è un atto di codardia e di terrorismo criminale che in nessun caso può essere appoggiato o giustificato.
Il Consiglio europeo condanna con forza questo atto di terrorismo e appoggia pienamente gli sforzi del governo russo per risolvere la crisi e assicurare la pronta liberazione degli ostaggi in condizioni di sicurezza.
Il mondo civile fa fronte comune contro il terrorismo. Il Consiglio europeo è pronto a sviluppare ulteriormente il partenariato strategico con la Federazione russa, anche nella lotta al terrorismo. Auspichiamo che nel prossimo vertice Russia-UE di Copenaghen siano prese importanti decisioni al riguardo.
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(1) ‘1.L’Unione stabilisce ed attua una politica estera e di sicurezza comune estesa a tutti i settori della politica estera e di sicurezza i cui obiettivi sono i seguenti:–difesa dei valori comuni, degli interessi fondamentali, dell’indipendenza e dell’integrità dell’Unione conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite;–rafforzamento della sicurezza dell’Unione in tutte le sue forme;–mantenimento della pace e rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai principi dell’atto finale di Helsinki e agli obiettivi della Carta di Parigi, compresi quelli relativi alle frontiere esterne;–promozione della cooperazione internazionale;–sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, nonché rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.2.Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza dell’Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca.Gli Stati membri operano congiuntamente per rafforzare e sviluppare la loro reciproca solidarietà politica. Essi si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell’Unione o tale da nuocere alla sua efficacia come elemento di coesione nelle relazioni internazionali.Il Consiglio provvede affinché detti principi siano rispettati.’
(2) I pagamenti nel corso del 2004 destinati a operazioni strutturali nei nuovi Stati membri non incideranno sui pagamenti da includere nel bilancio 2004 per operazioni strutturali negli Stati membri attuali.
(3) Cifre stimate da rivedere, se del caso, sulla base del profilo di spesa per le operazioni di disattivazione finanziate dai fondi per la disattivazione di Ignalina e Bohunice. Gli impegni nell’ambito di PHARE sono superiori alle previsioni per Ignalina e inferiori alle previsioni per Bohunice.
Per ulteriori approfondimenti: http://ue.eu.int/newsroom/newmain.asp?lang=11