La riforma degli organi collegiali territoriali alla luce della legge n.137 del 6 luglio 2002

25.07.2002

Con l’art. 7 della legge n. 137 del 6 luglio 2002, il Governo ha aggiunto un nuovo tassello legislativo alla lunga vicenda relativa agli organi collegiali territoriali, previsti dal decreto legislativo n. 30 del 1999 e poi rimasti a lungo inattuati.

In virtù della delega prevista dalla legge n.59 del 1997, il decreto legislativo 233/1999 aveva infatti sciolto i vecchi consigli dei distretti scolastici, individuando, quali organi collegiali territoriali:


    • il consiglio superiore della pubblica istruzione, al posto del consiglio nazionale della pubblica istruzione;

    • i nuovi consigli regionali dell’istruzione;

    • i consigli scolastici locali in sostituzione dei distretti

Tra gli obiettivi della riforma precedente, vi era, in particolare, l’esigenza di rivedere la composizione della compagine dei Distretti – che prima erano chiamati piccoli Parlamentini – attraverso una riduzione del numero di Consiglieri, nonché la necessità di rendere più elastico il loro funzionamento, prevedendo per le deliberazioni solo una maggioranza dei 2/3 laddove prima era prevista la maggioranza assoluta dei componenti.

Tali consigli avrebbero dovuto cominciare a funzionare nel settembre scorso, ma il ministro Moratti ne aveva disposto il rinvio, prorogando il funzionamento dei vecchi consigli.

Con il nuovo art. 7 della legge 137/2002, si delega il Ministro ad istituire nuovi organi collegiali territoriali entro 18 mesi, prima dunque della fine del 2003. Tale delega è stata motivata con l’esigenza di consentire una più ampia ed attuale riflessione sul tema degli organi collegiali nella scuola. Per tutto l’anno scolastico 2002-03, tuttavia, continueranno a funzionare i vecchi consigli in condizione di ulteriore proroga, senza un preciso ruolo e in attesa di essere cancellati: ci si domanda, pertanto, quale siano le prospettive di azione degli attuali Consigli, vista la loro annunciata soppressione. L’attuale delega sembra confermare la volontà di superare il Decreto legislativo n.233 del 1999, anche se quest’ultimo non è ancora definito nella sua reale portata.


Legge 6 luglio 2002, n. 137
(in GU 8 luglio 2002, n. 158)

Delega per la riforma dell’organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici


Art. 7.
(Delega per la riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati, ai sensi dell’articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, attenendosi ai princìpi e criteri direttivi contenuti nel citato comma 15.


a cura di Elena Griglio