Appalti pubblici: la Commissione europea domanda ad Austria ed Italia di rispettare il diritto comunitario

08.04.2003

Bruxelles, 3 aprile 2003
La Commissione europea ha deciso di richiedere formalmente all’Italia di rispettare il diritto comunitario per quanto riguarda l’acquisto di elicotteri destinati alla lotta contro gli incendi boschivi ed il rinnovo della concessione per la distribuzione del gas nel comune di Napoli. Essa ha parimenti deciso d’inviare un’analoga domanda all’Austria in relazione alla raccolta ed al trattamento dei rifiuti nella città di Mödling. La Commissione mira a garantire la concorrenza su scala europea per quanto riguarda la presentazione di offerte e l’aggiudicazione per questi tre appalti, conformemente al diritto comunitario che tutti gli Stati membri si sono impegnati a rispettare. Quando un appalto pubblico per una somma ingente è aggiudicato senza consentire a tutti i potenziali offerenti europei di offrire le proprie prestazioni alcune imprese comunitarie risultano infatti ingiustamente private di un potenziale sbocco di mercato. Inoltre le autorità pubbliche acquirenti – e quindi i contribuenti – rischiano di spuntare condizioni economiche meno favorevoli di quelle ottenibili grazie alla concorrenza preliminare di diversi fornitori. Le domande della Commissione assumono la forma di parere motivato, che corrisponde alla seconda fase del procedimento per infrazione di cui all’articolo 226 del trattato CE. Se le autorità degli Stati membri interessati non si uniformano in modo soddisfacente alle prescrizioni di legge entro i due mesi successivi al ricevimento del parere motivato la Commissione può decidere di adire la Corte di giustizia.

Italia – acquisto di elicotteri per la lotta antincendio
Un’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri italiano del 24 luglio 2002 dispone che l’ente italiano incaricato di vigilare sul patrimonio boschivo (“Corpo forestale dello Stato”) sia autorizzato ad acquistare i velivoli più idonei a consentire l’esecuzione dei suoi compiti mediante una procedura d’appalto a trattativa privata che esula dalle norme di concorrenza stabilite dalle direttive comunitarie in tema di appalti pubblici.
A norma della direttiva sugli appalti pubblici di forniture (93/36/CEE) sono consentite deroghe agli obblighi in tema di concorrenza unicamente in circostanze rigorosamente specificate. Tra tali circostanze figura in particolare l’estrema urgenza, determinata da avvenimenti imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice e ad essa non imputabili, laddove tale urgenza non consenta di osservare i termini di una procedura concorrenziale preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara.
Come tuttavia la Corte di giustizia ha ricordato in varie occasioni, le disposizioni che autorizzano le suddette deroghe sono oggetto d’interpretazione restrittiva e compete all’amministrazione aggiudicatrice che vuole avvalersene l’obbligo di provare l’esistenza di circostanze atte a giustificare tali deroghe. A parere della Commissione tali circostanze non sussistono nel caso in oggetto.
In primo luogo la Commissione ritiene che la necessità di aumentare il numero dei velivoli del tipo in questione non può considerarsi una circostanza imprevedibile per le autorità italiane, dato che nel periodo estivo tali incendi costituiscono sfortunatamente un fenomeno regolare ed endemico in Italia e che un considerevole aumento dei mezzi aerei destinati a combatterli era stato già previsto nel 1998, vale a dire ben quattro anni e mezzo prima che venisse adottato il decreto di cui sopra. Il governo italiano non ha neanche potuto dimostrare il sussistere di un incremento eccezionale ed imprevedibile del numero d’incendi nella stagione estiva 2002.
In secondo luogo la circostanza che l’acquisto dei velivoli, per quanto previsto da lungo tempo, non sia stato concluso in tempo utile per fronteggiare il rischio d’incendi nella stagione estiva 2002 appare imputabile unicamente alle scelte dell’amministrazione. Quest’ultima ha effettivamente sospeso e successivamente revocatole procedure d’aggiudicazione avviate a tale scopo nel 2000 per acquistare 49 elicotteri da destinare alla lotta antincendio, per quanto le autorità giudiziarie nazionali competenti ne avessero riconosciuto la legittimità.

Italia – distribuzione del gas nel comune di Napoli
La Commissione ha parimenti inviato un parere motivato all’Italia in merito ad una presunta violazione del principio di non discriminazione in base alla nazionalità, di cui agli articoli 43 e 49 del Trattato in tema di libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, in occasione del rinnovo della concessione riguardante la distribuzione del gas nel comune di Napoli.
Il servizio di distribuzione del gas in tale comune è attualmente rifornito dalla società “Napoletanagas” in base ad una convenzione che giunge a termine nel 2005. Nel 2000 le autorità del comune di Napoli hanno deciso di prorogare questa concessione per un periodo di trent’anni o per un periodo più breve se così prescritto dalla legislazione italiana.
In ogni caso sotto il profilo del diritto comunitario quando una concessione di tale tipo giunge a termine le autorità nazionali non possono prorogarla a favore dello stesso operatore, ma devono lanciare una procedura concorrenziale per consentire a qualunque altro prestatore di servizi dell’Unione in grado di fornire l’attività in questione di essere in condizione di partecipare alla gara.

Austria: raccolta e trattamento dei rifiuti
La Commissione ha richiesto all’Austria di porre rimedio all’infrazione del diritto comunitario che la Commissione ritiene abbia avuto luogo quando l’amministrazione municipale della città di Mödling, dopo aver costituito una società integralmente di sua proprietà specificamente destinata a fornire servizi di smaltimento dei rifiuti (la “AbfallGmbH”), ne ha venduta una considerevole quota al settore privato. La Commissione ritiene che il comune abbia quindi effettivamente aggiudicato un contratto per la raccolta ed il trattamento dei rifiuti senza organizzare una procedura d’appalto, contrariamente a quanto dispone la direttiva sugli appalti pubblici e di servizi (92/50/CEE).
La giurisprudenza della Corte europea di giustizia stabilisce che uno dei criteri per essere esonerati dalle regole che disciplinano gli appalti pubblici sia l’esistenza di una relazione di dipendenza. In altre parole una pubblica amministrazione può, prescindendo da una procedura concorrenziale, aggiudicare la fornitura di beni o servizi ad un’organizzazione sulla quale eserciti un controllo analogo a quello che ha sui propri dipartimenti.
A parere della Commissione tuttavia tale criterio non è soddisfatto in questo caso poiché l’amministrazione locale non esercita un controllo di questo genere sulla “AbfallGmbH”, ormai parzialmente privatizzata, e vi sono ampie prove che l’amministrazione locale intendesse associarsi ad un’impresa privata sin dall’inizio. Il servizio di smaltimento dei rifiuti avrebbe dunque dovuto essere sin dal primo momento oggetto di un appalto pubblico.
La mancanza di trasparenza nell’aggiudicazione di tale contratto ha avuto l’effetto di far sì che non tutte le società interessate e qualificate potessero presentare le loro offerte, privando così la città di Mödling della possibilità di scegliere l’offerta più vantaggiosa sotto il profilo del prezzo. Tale tipo di comportamenti limita la concorrenza, falsa il gioco delle forze di mercato interessate e può comportare spese inutili per i contribuenti.
Informazioni relative alle violazioni del diritto comunitario riguardanti tutti gli Stati membri sono disponibili sul sito Europa all’indirizzo:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm

a cura di Antonio Barreca