La Corte Costituzionale vieta i salti incontrollati di anni scolastici nelle scuole private

26.11.2002

Con l’ordinanza n.423 del 18 ottobre 2002 la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestatamene infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tar del Lazio circa l’art.7 della Legge n.425 del 1997, che, disciplinando lo svolgimento degli esami di idoneità alle varie classi dei corsi di studio nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute, consente al candidato esterno di presentarsi agli esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe cui dà accesso il titolo di licenza o promozione dal candidato stesso posseduto.

Con la nota ministeriale n.6341 del 17 settembre 1998, l’amministrazione scolastica ha infatti precisato che, in virtù dell’art.7 della Legge n.425/97, il candidato privatista in possesso di un titolo di idoneità conseguito presso un istituto pareggiato o legalmente riconosciuto può conseguire un ulteriore esame di idoneità solo presso un istituto statale. Nel concreto, si è voluto impedire ai privatisti di fare più di due anni scolastici in uno presso gli istituti privati.

La disposizione di cui all’art.7 della Legge n.425/97 – come specificata dalla nota ministeriale n.6341 – è stata impugnata da alcune associazioni di scuole non statali in quanto ritenuta lesiva del principio di parità tra scuole pubbliche e private di cui all’art.33 della Costituzione. Secondo i ricorrenti, infatti, il divieto priverebbe gli studenti della libertà di scegliere tra scuole pubbliche ed istituti privati, in quanto riserverebbe alle scuole non statali una disciplina deteriore rispetto a quella delle scuole statali, data la possibilità che presso queste ultime si diano “salti incontrollati” di classe.
La Corte Costituzionale, tuttavia, ha ritenuto il divieto in questione non lesivo della libertà di scelta degli utenti. Nel sistema legislativo vigente, ha infatti evidenziato la Corte Costituzionale, “regola generale vigente in materia è quella che ammette la possibilità di abilitazione al “salto di classe” per un solo anno, sia con riguardo ai candidati che sono alunni frequentanti scuole statali o non statali pareggiate o legalmente riconosciute, sia con riguardo ai candidati esterni che si presentano per gli esami di idoneità presso istituti non statali, pareggiati o riconosciuti”. Solo la norma dell’art. 193, comma 2, del decreto legislativo n. 297 del 1994 costituisce una deroga alla regola generale di cui sopra, consentendo ai candidati privatisti di anticipare più di un anno scolastico, sia pure nel rispetto della durata temporale del corso normale degli studi e in riferimento esclusivamente agli esami di abilitazione sostenuti presso istituti o scuole statali, in virtù dell’art.7 della Legge n.425 del 1997.

Secondo la Corte, in conclusione, “rientra nella discrezionalità del legislatore circondare tale deroga con cautele particolari, onde evitare di favorire, nella varietà delle istituzioni scolastiche non statali sia pure pareggiate o legalmente riconosciute, attività di “recupero anni scolastici” dettate da intenti puramente commerciali che contrastano con le finalità della pubblica istruzione”. La deroga in questione, pertanto, andrebbe interpretata come disposizione transitoria, da applicarsi in attesa che vengano attuate le previsioni dell’art.33, quarto comma della Costituzione relative al perfezionamento del processo normativo di parificazione, che, come ribadisce la Corte “è nelle mani del legislatore”.

a cura di Elena Griglio