Disegno di legge AS n. 691 recante delega per il completamento della liberalizzazione settore energetico

18.09.2006

Assegnato in sede referente, in data 13 luglio 2006, alla X Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) il Disegno di legge AS n. 691 recante Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell’energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE.
Il disegno di legge, che si compone di sei articoli, conferisce, con i primi due articoli, delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per il completamento del processo di liberalizzazione dei settori dell’energia elettrica e del gas (art. 1) e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili (art. 2).
Più in particolare, l’articolo 1 delega il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per completare il processo di liberalizzazione dei settori dell’energia elettrica e del gas naturale, anche al fine di dare completa e corretta attuazione alle direttive comunitarie 2003/54/CE e 2003/55/CE e 2004/67/CE, e definire conseguentemente gli aspetti connessi della normativa, ivi compresi l’assetto e le competenze delle società pubbliche e degli enti pubblici operanti nei sistemi dell’energia elettrica e del gas naturale.
Tra i principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell’adozione del decreto delegato vengono richiamati:
1) l’indicazione degli obblighi relativi al servizio pubblico imposti nell’interesse economico generale alle imprese che operano nei settori dell’energia elettrica e del gas concernenti la sicurezza dell’approvvigionamento, la regolarità e la qualità delle forniture, l’informazione ai clienti sulle condizioni della fornitura secondo le direttive del Ministero dello sviluppo economico; in particolare, prevedere che sia garantita l’offerta di energia elettrica e di gas, a condizioni di mercato, ai clienti degli ambiti sociali e territoriali che più difficilmente possono trarre utilità dal mercato e che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas definisca le condizioni standard di erogazione del servizio, indichi prezzi di riferimento non vincolanti per le forniture ai clienti civili e alle piccole imprese e vigili sul funzionamento del mercato;
2) la promozione della realizzazione di un mercato concorrenziale dell’offerta di energia elettrica e di gas naturale che tenga conto delle esigenze di diversificazione delle fonti e delle aree di approvvigionamento e della sostenibilità sotto il profilo ambientale;
3) la definizione di strumenti e accordi per l’utilizzo condiviso tra più Stati membri dell’Unione europea di stoccaggi di gas naturale in sotterraneo, ove le condizioni di interoperabilità e infrastrutturali lo consentano, e per il coordinamento dei piani di emergenza nazionali;
4) la disciplina del mercato degli strumenti finanziari derivati collegati ai mercati fisici dell’energia elettrica e del gas, anche attraverso la definizione di una sede unificata di contrattazione, prevedendo la reciproca informazione e collaborazione tra l’Autorità per l’energia elettrica e il gas e le altre autorità di vigilanza;
5) la ridefinizione delle misure di compensazione territoriale di cui all’articolo 1, comma 36, della legge 23 agosto 2004, n.  239, anche mediante la razionalizzazione delle diverse forme di compensazione;
6) la promozione della realizzazione di nuove infrastrutture di approvvigionamento e di capacità di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo necessarie per il funzionamento del sistema nazionale del gas, all’integrazione dei sistemi europei del gas naturale e agli obiettivi di sicurezza degli approvvigionamenti, stabilendo gli obiettivi minimi indicativi per il contributo alla sicurezza che deve essere fornito dal sistema nazionale degli stoccaggi di gas naturale in sotterraneo;
7) la promozione, nel rispetto dei principi della direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, di un’effettiva concorrenza attraverso l’adozione delle misure relative alla separazione societaria, organizzativa e decisionale tra le imprese operanti nelle attività del trasporto e della distribuzione di energia elettrica e di gas naturale e dello stoccaggio di gas naturale e le imprese operanti nelle attività di produzione, approvvigionamento e vendita, prevedendo l’accesso non discriminatorio alle reti e all’attività di misura e, ove necessario, limiti alla partecipazione azionaria o forme di separazione proprietaria tra le attività di trasmissione di energia elettrica, trasporto e stoccaggio di gas naturale e le attività di produzione, approvvigionamento e vendita di energia elettrica e di gas naturale;
8)la promozione di operazioni di aggregazione territoriale delle attività di distribuzione, a vantaggio della riduzione dei costi di distribuzione, attraverso l’identificazione, in base a criteri di efficienza di bacini minimi di utenza;
9) la definizione di indicatori e criteri in base ai quali valutare le offerte per il servizio di distribuzione di gas naturale, tenendo conto dei princìpi di cui al comma 6 dell’articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164;
10) la promozione della concorrenza nelle forniture di gas dall’estero, anche in relazione al regolamento (CE) n.  1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto di gas naturale, riformulando la disciplina prevista dall’articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, sulla base dello sviluppo atteso della situazione concorrenziale del mercato del gas naturale, tenendo conto del grado di terzietà delle infrastrutture di approvvigionamento all’estero e delle effettive possibilità di accesso dei terzi ai mercati esteri, purché in presenza di effettive condizioni di reciprocità nel settore con le imprese di Stati non appartenenti all’Unione europea.
Relativamente al risparmio energetico ed alla promozione delle fonti rinnovabili, l’articolo 2 del d. d.l. delega il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi:
a)      per il riassetto degli incentivi e delle misure relativi all’efficienza energetica, alle fonti rinnovabili e alle produzioni di cui all’articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n.  239;
b)      per promuovere lo sviluppo del solare e dei carburanti di origine vegetale;
c)      per il riordino dei soggetti pubblici che operano in tema di efficienza energetica e sviluppo di fonti rinnovabili;
d)      per la ridefinizione del sistema fiscale sugli autoveicoli a fini di efficienza e risparmio energetico e di riduzione dell’impatto ambientale, provvedendo a realizzare il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti.
Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 2, il Governo deve tenere conto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
1) incrementare gli obiettivi quantitativi delle misure a favore dell’efficienza energetica degli usi finali di energia di cui agli articoli 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.  79, e 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164, e successivi provvedimenti attuativi;
2) raccordare il sistema dei controlli sui rendimenti degli impianti di riscaldamento e condizionamento negli edifici, previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  192, con quelli relativi alla sicurezza, semplificando le relative modalità di certificazione e promuovendo sistemi di qualificazione per il settore artigianale e per le piccole e medie imprese e accordi tra tali categorie e le imprese di distribuzione e vendita di energia per la fornitura dei relativi servizi;
3) introdurre standard minimi di rendimento energetico e meccanismi atti a indirizzare la domanda pubblica e privata relativa a elettrodomestici, caldaie, pompe di calore e in generale strumenti di uso domestico ad alto assorbimento energetico verso tecnologie rispondenti a standard elevati di efficienza, anche mediante iniziative di informazione ai consumatori;
4) prevedere a favore del solare termico e fotovoltaico e dei carburanti di origine vegetale la massima semplificazione amministrativa, nonché nell’ambito delle vigenti dotazioni di bilancio, misure volte ad assicurare il rispetto degli obiettivi energetici di cui all’articolo 2-quater, commi 1 e 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.  2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.  81, ferme restando le misure vigenti in materia fiscale;
5) prevedere incentivi per l’installazione di impianti nel settore del solare termico ad uso civile, a valere e nei limiti delle risorse di cui all’articolo 3;
6) adottare forme di coordinamento permanente tra Governo e regioni per il concorso nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili, prevedendo accordi per il riparto della responsabilità del conseguimento degli obiettivi tra le regioni; assumendo, nella salvaguardia del territorio e del paesaggio, impegni sulle fonti rinnovabili; indicando modalità atte ad assicurare il rispetto degli impegni assunti, anche attraverso procedure sostitutive;
7) promuovere e incentivare l’utilizzo di autoveicoli efficienti da un punto di vista energetico e a ridotto impatto ambientale a valere e nei limiti delle risorse di cui all’articolo 3;
8)razionalizzare e orientare l’attività dei soggetti pubblici che svolgono attività di ricerca o di servizi nel settore delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1, secondo criteri di efficiente uso delle risorse e di sviluppo di filiere tecnologiche di settore.
L’articolo 4 (Misure per favorire l’insediamento sul territorio di infrastrutture energetiche) dispone che in attuazione di appositi accordi da stipulare tra il Governo e le singole regioni e gli enti locali interessati dalla realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto di energia, di coltivazione di idrocarburi, di stoccaggio di gas naturale o di importazione di energia elettrica o gas naturale, che abbiano rilevanza nazionale ai fini della sicurezza degli approvvigionamenti energetici, le risorse del fondo di cui all’articolo 3 (Interventi sulla fiscalità energetica) possano essere destinate al finanziamento di interventi di carattere sociale da parte dei Comuni a favore dei residenti nei territori interessati, anche ai fini della riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili, con esclusione dei tributi erariali.
L’articolo 5 apporta una serie di modifiche alle leggi 14 novembre 1995, n. 481, 23 agosto 2004, n. 239 ridefinendo alcuni dei poteri dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.
L’articolo 6, infine,  dispone l’abrogazione di alcune disposizioni del d.l. 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290; della legge 23 agosto 2004, n. 239, e della legge 18 aprile 2005, n. 62.
Il testo integrale ed approfondimenti sull’iter del ddl possono essere reperiti sul sito del Senato: http://www.senato.it/leg/15/BGT/Schede/Ddliter/25915.htm
a cura di Luigi Alla