Con la circolare n. 16 del 20 marzo 2003 relativa alle funzioni di controllo sulle istituzioni scolastiche, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha specificato che gli istituti scolastici non possono rivolgersi a revisori dei conti per il controllo dei loro bilanci, bensì rimangono subordinati alla verifica di gestione delle ragionerie provinciali dello Stato. La puntualizzazione ha fatto seguito alle sollecitazioni di alcuni dirigenti scolastici, secondo i quali l’applicazione dell’art. 57 del nuovo regolamento di contabilità delle scuole (di cui al decreto ministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001) avrebbe attribuito i controlli di regolarità amministrativa e contabile esclusivamente al collegio dei revisori dei conti.
Tale tesi non è stata ritenuta condivisibile dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha basato le proprie argomentazioni sulla constatazione per cui le istituzioni scolastiche, nonostante il riconoscimento della personalità giuridica conseguente alla legge n. 59 del 1997, continuano a rimanere amministrazioni statali. Due sono le principali argomentazioni addotte a sostegno della tesi proposta: da una parte, la constatazione che, anche prima della legge n. 59 del 1997, alcuni istituti scolastici (in particolare gli istituti tecnici e professionali) erano dotati di una propria personalità giuridica, senza per questo essere ritenuti estranei all’amministrazione statale; dall’altra parte, la verifica che le risorse finanziarie destinate alle scuole corrispondono a specifici stanziamenti di bilancio nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, mentre i contributi a favore di enti ed organismi non statali fanno riferimento alle imputazioni di spesa della categoria generica di “interventi”. Per questi motivi, i bilanci delle scuole, che producono effetti indiretti sul bilancio statale, devono continuare ad essere subordinati alla verifica di gestione delle ragionerie provinciali dello Stato.
In relazione ai controlli, la circolare ministeriale provvede anche a chiarire il significato autentico della disposizione di cui all’art.57 del decreto n. 44 del 2001, specificando che la norma non implica che le funzioni di controllo proprie del collegio dei revisori hanno assorbito quelle degli uffici di ragioneria, bensì che la medesima mantiene alle ragionerie provinciali un controllo preventivo (di sola legalità, privo di qualsiasi intrusione nel merito dell’interesse pubblico perseguito) su tutti gli atti amministrativi degli istituti scolastici che implichino un onere a carico del bilancio statale.
Al di là del dibattito specifico relativo ai controlli di regolarità dei bilanci delle scuole, la circolare amministrativa offre interessanti spunti di riflessione sull’effettiva portata dell’autonomia funzionale riconosciuta agli istituti scolastici dalla legge n. 59 del 1997, nonché sul valore pratico del riconoscimento della personalità giuridica a favore di questi ultimi. In linea di massima, la circolare ministeriale in esame sembra distinguere in maniera netta la maggiore autonomia organizzativa riconosciuta alle scuole dalla loro riconduzione all’amministrazione statale, rilevando come il perseguimento ed il potenziamento della prima non possa prescindere dal mantenimento di un forte legame istituzionale con la politica, soprattutto finanziaria, dello Stato. Rimane, tuttavia, da valutare se queste due parallele esigenze sono effettivamente conciliabili tra di loro.
L’autonomia scolastica e i controlli di bilancio delle ragionerie provinciali dello Stato
04.06.2003