La distribuzione del personale docente tra le istituzioni scolastiche autonome è compito del quale le regioni non possono essere private: nelle more dell’attuazione dell’art. 119 Cost., nell’ambito delle norme finanziarie attualmente vigenti e delle persistenti competenze dello Stato ed in vista della compiuta realizzazione del disegno costituzionale, le regioni possono esercitare le competenze gestorie che la Costituzione ad esse attribuisce.
E’ quanto emerge dalla pronuncia della Corte costituzionale che «dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 22, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002), nella parte in cui non prevede che la competenza del dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale venga meno quando le regioni, nel proprio ambito territoriale e nel rispetto della continuità del servizio di istruzione, con legge, attribuiscano a propri organi la definizione delle dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche».
Per il testo della sentenza: