Una scuola rigidamente regolata a livello ministeriale, con prescrizioni che riguardano gli anticipi di iscrizione, l´organizzazione del personale docente, i piani di studio, gli orari delle lezioni, del tempo mensa e delle “attività facoltative”. Il tutto senza tenere in alcun conto le competenze della Regione e delle Autonomie scolastiche, sancite dalla Costituzione e ulteriormente precisate dalla sentenza n.13/2004 della Corte Costituzionale (riguardante la competenza della Regione rispetto alla definizione e all´organizzazione degli organici dei docenti). Per questo la Regione Emilia-Romagna ha impugnato per illegittimità costituzionale 8 articoli del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente le “Definizioni generali relative alla scuola dell´infanzia e al primo ciclo dell´istruzione a norma dell´articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n.53”. Il ricorso della Regione riguarda dunque il primo decreto attuativo della legge Moratti, riguardante la scuola d´infanzia, elementare e media.
In sostanza, il ricorso impugna le norme relative agli anticipi delle iscrizioni, all´organizzazione oraria, all´insegnante tutor, ai piani di studio, alla definizione e all´organizzazione del personale docente: tutti aspetti fondamentali – ha commentato l´assessore Mariangela Bastico – che connotano l´idea di scuola così come definita dalla legge Moratti.
Alla Consulta anche l’Emilia Romagna
13.05.2004