La legge costituzionale di riforma della parte seconda della Costituzione, approvata lo scorso 16 novembre, nel modificare l’articolo 117 Cost., ribadisce quanto già stabilito dalla precedente riforma del Titolo V e dalla sentenza n. 13/2004 della Corte costituzionale.
Il decreto di riforma sul secondo ciclo dell’istruzione approvato lo scorso ottobre aveva già tenuto conto delle competenze attribuite alle regioni, restando nell’ambito della normativa generale e cercando di fare attenzione a possibili invasioni di campo.
In sostanza, l’articolo 39, comma 10, del Disegno di legge N. 2544-D recita:
«Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:
a) assistenza e organizzazione sanitaria;
b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche;
c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione».
Anche la gestione del personale è affidata ai governi territoriali: docenti e personale Ata (amministrativo, tecnico, ausiliare) si ritroveranno inquadrati negli organici regionali, al di là dell’ordine e della tipologia scolastica; dal primo ciclo al circuito liceale e all’istruzione w formazione professionale, con contratti nazionali e decentrati che potranno differire da Regione a Regione.
La scuola prova il modello di devolution
30.11.2005