Internet e diritto d’autore

25.07.2002

Internet è, oggi, la rete informatica più diffusa e avanzata; rappresenta, altresì, il prototipo delle future infrastrutture dell’informazione e della comunicazione. Internet è il maggiore esempio di quella rivoluzione dell’informazione destinata a trasformare i modi in cui vengono create, riprodotte, diffuse e usufruite le opere dell’ingegno. A tal proposito, il problema da porsi è se il diritto di autore, nella sua configurazione tradizionale, possa assolvere la funzione che ha acquisito nel tempo, senza intralciare la realizzazione e lo sviluppo della società dell’informazione.

La tecnologia digitale consente la fissazione e la riproduzione, su uno stesso supporto, nonché la trasmissione, la copia a basso costo, le modificazioni, il sampling di varie opere. Questa serie di facoltà permette agli utenti di Internet, non solo di accedere alla memoria di altri computer ed ottenere le informazioni desiderate, ma anche di riprodurle nella memoria del proprio computer o su altro supporto. Naturalmente, gli operatori professionali della Rete (i cosiddetti service providers) si adoperano per mettere a disposizione degli utenti il maggior numero possibile di informazioni, istaurando quasi un rapporto di ‘fornitura’, a carattere continuativo.

Ma l’aspetto più rivoluzionario di Internet è che lo stesso utente può, a sua volta, diventare soggetto attivo della comunicazione, diffondendo informazioni, messaggi ed opere.

Non c’è dubbio che Internet rende possibili forme e modi di utilizzazione delle opere dell’ingegno del tutto diversi da quelli tradizionali. Peculiarità del nuovo sistema introdotto da Internet è la dematerializzazione delle opere che circolano in Rete. Tali opere, infatti, sono fruite senza che siano fissate su un supporto materiale. E questa smaterializzazione rafforza la distinzione tra il ‘corpus mechanicum’ (il supporto materiale) e ‘corpus mysticum’ (l’opera dell’ingegno quale bene immateriale).

Altrettanto certo è che Internet fa aumentare le modalità di sfruttamento di opere, con il pericolo di sottrazione ad ogni controllo. In tal senso, non bisogna sottovalutare che il principio accolto dalla Convenzione di Berna (1886) – per il quale la qualificazione giuridica dell’opera ed il regime sostanziale di protezione sono regolati dalla legge del luogo in cui la protezione è invocata – è fortemente inflazionato dalla natura globale di Internet.

Il problema di fondo è se la vigente disciplina del diritto di autore sia adeguata alla nuova realtà, nel senso che, da un lato, sia idonea a tutelare gli autori, e, dall’altro, non si risolva in un grosso ostacolo alla libera circolazione delle informazioni.

Innanzitutto, occorre stabilire se l’utilizzazione delle opere su Internet rientri nei diritti esclusivi di sfruttamento, che la nostra legge attribuisce all’autore. L’articolo 12 della legge 633/41 contiene una definizione generale del diritto di autore: ‘L’autore ha diritto di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo, originale e derivato’. Da tale disposizione discende un’elencazione (che una giurisprudenza consolidata considera meramente esemplificativa e non tassativa) di una serie di diritti esclusivi, aventi ad oggetto l’opera completa o parti di essa. Un autore ha diritto alla: riproduzione (art. 13), trascrizione dalla forma orale a quella scritta (art. 14), esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico (art. 15), diffusione a distanza (art. 16), comunicazione al pubblico via satellite o ritrasmissione via cavo (art. 16 bis), distribuzione (art. 17), elaborazione e traduzione (art. 18), noleggio e prestito (art. 18 bis).

I diritti di cui dispone l’autore – si noti che tali diritti sono tra loro indipendenti, a norma dell’art. 19 – hanno carattere patrimoniale, e pertanto possono essere oggetto di negoziazione da parte del titolare (che a titolo originario è l’autore stesso). Questi diritti di utilizzazione economica vanno tenuti distinti dai diritti morali dell’autore, che, al contrario, sono inalienabili. Tra i diritti morali rientrano: il diritto alla paternità e all’integrità dell’opera, il diritto di pubblicare o di lasciare inedita l’opera, il diritto di ritirare l’opera dal commercio.

Infine, ricordiamo che la L. 633/41, accanto ai diritti d’autore (patrimoniali e morali) propriamente detti, disciplina e protegge una serie di diritti connessi, quali, per esempio, i diritti dei produttori fonografici, i diritti dei costruttori di banche di dati e i diritti di artisti interpreti ed esecutori. La ratio di una tale previsione legislativa è da ricercarsi nel fatto che l’esercizio dei diritti connessi presuppone l’utilizzazione di un’opera dell’ingegno che comunque (patrimonialmente e moralmente) è sempre protetta dall’ordinamento. E’ da notare che anche i detentori di diritti connessi hanno il potere esclusivo di negare o prestare il proprio consenso a tutte le forme di utilizzazione dei propri diritti.

L’utilizzazione di un’opera su Internet avviene sostanzialmente attraverso due operazioni: l’uploading e il downloading.

L’uploading è il caricamento dei file contenenti opere protette all’interno di una banca di dati dell’Internet provider, con l’intento della diffusione e/o distribuzione attraverso la Rete. Il downloading è, invece, il prelevamento, attraverso computer periferici connessi ad Internet, dei file contenenti opere protette.

Considerato che il concetto stesso del diritto di riproduzione (art. 13) non è più strettamente legato all’esistenza di un supporto fisico, e che per riproduzione debba intendersi qualsiasi attività tecnica idonea a produrre una nuova ‘copia’ (anche virtuale) dell’opera protetta, si può affermare che l’uploading e il downloading sono attività di riproduzione di opere, e pertanto rientrano nei diritti esclusivi spettanti all’autore, a norma della L. 633/41.

Oltre al diritto di riproduzione, bisogna esaminare altri due diritti spettanti all’autore, che si rilevano in tema di utilizzazione di opere protette su Internet: il diritto di diffusione e il diritto di elaborazione e di modificazione.

Per quanto riguarda il diritto di diffusione, se consideriamo che l’art. 16 L. 633/41 riserva una gamma di facoltà molto ampia all’autore, possiamo dire che la diffusione di opere protette su reti telematiche o di telecomunicazione o la messa a disposizione del pubblico delle stesse, rientra tra i diritti esclusivi spettanti all’autore.

Discorso analogo vale per il diritto di elaborazione e di modificazione. Infatti, dal momento che il caricamento di un’opera in una banca multimediale di dati avviene secondo un procedimento tecnico che sostanzialmente consiste nel ‘tradurre’ l’opera dal linguaggio umano a quello della macchina, e che il diritto di riprodurre su Internet un’opera protetta spetta al suo autore, ne consegue che anche il diritto di elaborazione e di modificazione di un’opera, al fine del suo inserimento in un servizio telematico, è di titolarità dell’autore.

Infine, ci sembra opportuno ricordare che, nella prassi, all’autore viene riconosciuto anche un altro diritto esclusivo, benché esso non sia previsto da alcuna norma. Si tratta del cosiddetto diritto di sincronizzazione. Tale diritto consiste nell’utilizzazione di un’opera musicale a sostegno dell’opera visiva fruita su Internet. All’autore dell’opera musicale spetta il diritto di utilizzare la sua opera nel senso previsto; all’autore dell’opera alla quale viene sincronizzata la musica, spetta il diritto alla sincronizzazione, da lui ritenuta più opportuna, della colonna sonora con la sua opera.

Un ultimo cenno lo riserviamo ai mezzi di tutela che la legge mette a disposizione degli autori per le violazioni perpetrate ai loro danni attraverso l’utilizzazione abusiva di opere su Internet.

Per quel che riguarda le azioni civili esperibili a tutela dei propri diritti, la dottrina maggioritaria è concorde nel ritenere che esse sono possibili insieme con i provvedimenti cautelari previsti dall’art. 700 c.p.c. L’azione civile è prevista a tutela del duplice contenuto morale e patrimoniale del diritto d’autore. Essa può tendere: all’accertamento del diritto eventualmente contestato; alla condanna dell’attività illegittima lesiva del diritto del titolare, con la conseguente distruzione degli esemplari posti in essere in esecuzione della suddetta attività illegittima; al risarcimento del danno. È inoltre applicabile la misura cautelare del sequestro per le opere dell’ingegno destinate a pubblico spettacolo, che non siano state autorizzate dall’autore.

Più complessa è la situazione dal punto di vista penale. Purtroppo, la facilità con la quale è possibile riprodurre opere su Internet, anche da parte di chi non è titolare di alcun diritto su di esse (per esempio, si pensi al caso di chi riproduce abusivamente su Internet opere musicali in formato mp3), implica un considerevole aumento degli illeciti e degli abusi commessi quotidianamente.

Riguardo alle riproduzioni abusive di opere protette su Internet, qualcuno ha parlato di ‘pirateria altruistica’, volendo porre l’accento sul fatto che un tale tipo di illecito è privo del fine utilitaristico. Ma così facendo, si dimentica che l’aspetto negativo della pirateria non è il fine utilitaristico, quanto piuttosto quello della abusività, ossia la circostanza che l’utilizzazione su Internet delle opere protette avviene senza l’esplicito consenso dell’avente diritto.

Recentemente, ci sono state, soprattutto nelle corti degli Stati europei, alcune sentenze, con le quali si è sancita la responsabilità di coloro che, essendo titolari di siti, si sono resi responsabili della abusiva pubblicazione su detti siti di opere dell’ingegno protette dal diritto d’autore.

In Italia non c’è ancora stata la formazione di una cospicua giurisprudenza in materia di pirateria on line – anche se, sul punto, la L. 248/2000, che ha modificato alcune precedenti disposizioni in materia di diritti di autore, si occupa, tra l’altro, di pirateria informatica.

A norma della L. 633/41 e successive modificazioni, costituiscono reato punito con la multa: la riproduzione, la trascrizione, la recita, la diffusione e comunque la messa in commercio di un’opera altrui; la rivelazione del contenuto di un’opera, prima che sia reso pubblico; l’introduzione e la messa in circolazione nel territorio italiano di esemplari prodotti all’estero, quando siano contrarie alla legge italiana; la riproduzione, la rappresentazione o l’esecuzione di un’opera altrui mediante elaborazione della stessa, o di opera propria in un numero di copie superiore a quelle che erano state autorizzate; la riproduzione su dischi o apparecchi analoghi effettuata da chi non ne abbia il diritto; la trasmissione su filo, per radio o apparecchi analoghi operata da soggetto diverso dal titolare del diritto. La pena è della reclusione o di una maggiore multa, se i suddetti reati siano commessi con attribuzione abusiva della paternità dell’opera (cosiddetto plagio), oppure con deformazione, mutilazione o altra modificazione, che implichi offesa all’onore e alla reputazione dell’autore.

Stante quanto abbiamo sopra detto a proposito della esclusiva titolarità dell’autore anche dei diritti di riproduzione virtuale, è da ritenersi che l’abusiva pubblicazione di materiale protetto su un sito web sia perseguibile penalmente, ai sensi delle disposizioni della legge 633/41.

Va da sé che le probabilità di individuare i responsabili di simili reati sono alquanto limitate, considerato che uno dei punti di forza della rete telematica è la possibilità di rifugiarsi in un anonimato pressoché impenetrabile. La proposta di adottare misure, dirette ad impedire tale anonimato, risulta destinata ad incontrare una ferma opposizione da parte di quanti lo considerano un valore insopprimibile dell’attuale società dell’informazione. Le difficoltà, che si oppongono all’individuazione dell’autore del reato, portano alla luce il profilo più sconcertante del nuovo scenario aperto da Internet.

Passando ad esaminare la posizione del service provider rispetto ai reati commessi in rete, bisogna dire che, in conformità ad un orientamento ormai affermatosi a livello internazionale, la previsione a carico del provider di un generale obbligo giuridico di impedire la commissione di reati, va con certezza respinta, a causa dell’impossibilità di un controllo da effettuarsi sul contenuto dei dati immessi. A differenza del direttore del periodico e del concessionario di rete radio-televisiva, il provider non può assumere la posizione di garante rispetto alla liceità delle comunicazioni via rete; l’opposta opinione condurrebbe direttamente ad un’inammissibile forma di responsabilità oggettiva.

Si è anche discusso di una possibile responsabilità del provider per concorso alla commissione dell’altrui illecito. Tuttavia, tale tipo di responsabilità potrebbe aversi solo nel caso in cui siano ravvisabili un dolo di partecipazione particolarmente intenso e un’oggettiva possibilità di impedire la commissione del reato. Infatti, un concorso all’altrui illecito può ammettersi unicamente nelle ipotesi in cui il collegamento in rete faccia capo ad un service provider centrale e siano positivamente dimostrate la conoscenza dell’altrui intenzione di commettere reati e la volontà di agevolarne la realizzazione, consentendo il collegamento.

di Vincenzo Ruggiero Perrino