Responsabilità aquiliana del provider per la registrazione illecita di un domain name – Tribunale di Firenze, ord. 21 maggio – 7 giugno 2001, n. 3155

07.06.2001

Il mondo della comunicazione telematica costituisce un ordinamento particolare, caratterizzato da proprie regole tecniche, in relazione al quale pone il problema della regolamentazione giuridica da parte dei singoli stati, e cioè dei vari ordinamenti con i quali quello telematico viene ad essere in relazione.

È evidente la difficoltà di ricondurre nell’ambito dei criteri giuridici codificati secondo i principi della sovranità nazionale i rapporti generati da un mezzo di comunicazione decentralizzato e diffuso che istituisce correlazioni tra soggetti al di là delle frontiere nazionali con le conseguenti e note difficoltà di impostare i problemi della giurisdizione e della competenza.

Il domain name è un indirizzo, ma non è indifferente che lo stesso sia composto da una certa sequenza di lettere dell’alfabeto piuttosto che da un’altra, poiché detta frequenza, se corrisponde ad un segno distintivo, è capace di orientare le scelte del consumatore. Pertanto si applica al domain name la disciplina dei segni distintivi, ed in particolare il principio della circolarità della tutela dei segni stessi, in base al quale ciascun segno è idoneo a violare ed essere violato da segni di pur diverso tipo. Il nome di dominio dovrà dunque essere adoperato in maniera tale da non ingenerare confusione nel pubblico circa la riconducibilità del sito ad un determinato soggetto.

Il provider – internet access provider – è il soggetto che provvede a fornire l’accesso agli utenti di internet ad una rete che sia collegata all’internetworking mondiale. Accanto alla prestazione tipica e necessaria consistente nell’accesso ad internet, il provider può obbligarsi ad offrire all’utente, a fronte di un corrispettivo, altre prestazioni eventuali ed accessorie di servizi, quali, ad esempio, realizzare un sito per il cliente, fungere da casella di posta elettronica, ovvero provvedere alla registrazione del nome di dominio. Nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte, verrà a configurarsi la responsabilità del provider nei confronti dell’altro contraente.

È configurabile una responsabilità extracontrattuale del provider, in relazione alla possibile lesione, tramite l’attività espletata, dei diritti dei terzi. Qualora il provider abbia assunto l’obbligazione di provvedere alla registrazione del domain name ricorre la sua responsabilità nell’ipotesi di registrazione di un nome di dominio corrispondente ad un marchio, di tale risonanza, da indurre necessariamente il provider, secondo le normali regole di prudenza, ad astenersi dall’eseguire la prestazione, essendo di immediata evidenza l’illecito dell’utente finale.

Diversamente argomentando si finirebbe con l’addossare al provider il giudizio sulla liceità o meno della registrazione del nome del dominio, e dunque, tutta una serie di valutazioni che, sicuramente, non competono a tale soggetto.

a cura di Vincenzo Antonelli