Nuovi modelli organizzativi, con particolare riguardo all’in house providing ed alla possibilità di configurare l’organismo in house di un ministero come organismo in house a tutto l’apparato centrale

10.06.2008

Nell’ambito dei servizi pubblici si individuano servizi economici, servizi sociali e servizi amministrativi (o burocratici). Sia nel diritto comunitario sia in quello nazionale, le norme assoggettano alla disciplina della concorrenza solo i servizi di interesse economico, cioè quei servizi suscettibili di essere svolti da una impresa nel mercato. La Corte di Giustizia, nella causa n. 349/97, ha esplicitamente affermato che gli affidamenti diretti ad una società in house rappresentano un’eccezione all’applicazione delle direttive in materia di appalti pubblici.

Gli autori dell’articolo prendono in esame le più significative novità giurisprudenziali comunitarie e nazionali in materia degli affidamenti in house. In particolare, lo studio analizza i requisiti di legittimità dell’istituto e il suo ambito di applicazione nonché la sua coerenza con i principi dell’ordinamento italiano; inoltre si sofferma sulla possibilità che una società in house di unacompagine ministeriale possa assumere la veste di organismo in house di tutto l’apparato Stato centrale, rendendo così legittimi gli affidamenti diretti da parte dei soggetti statali non azionisti.

Infine, gli autori analizzano, oltre ai modelli organizzativi delle Agenzie, la CONSIP, Sviluppo Italia, la realtà SOGEI: partendo dall’esame della relazione giuridica tra tale Società e l’Amministrazione Finanziaria, con lo scopo di verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per l’affidamento diretto, arrivano a individuare le ragioni ostative a una applicazione in senso estensivo a tutto lo Stato-ente del concetto di affidamento in house.

di Giuseppe Chiantera e Daniela Pettinato


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