Con Delibera 6 ottobre 2006, il Consiglio dei Ministri ha deciso di impugnare la Legge Regionale Lombardia n. 18 del 2006 che modifica la disciplina relativa al conferimento di funzioni agli Enti locali in materia di servizi locali di interesse economico generale (igiene urbana, servizio idrico integrato, distribuzione dell’energia termica e del gas e sistemi integrati di alloggiamento delle reti nel sottosuolo), contenuta nella Legge Regionale n. 26 del 2003, recante “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”.
Oggetto della censura è l’articolo 4, comma 1, lettera p) che sostituisce l’articolo 49 della L.R. n. 26/2003, in tema di organizzazione del servizio idrico integrato. Con la nuova formulazione dei commi 1 e 4 dell’articolo 49, si prevede, infatti, che le Autorità d’ambito devono organizzare il servizio idrico integrato “separando necessariamente l’attività di gestione delle reti da quella di erogazione dei servizi”, ed affidare il servizio di erogazione mediante procedure di gara ad evidenza pubblica.
Ad avviso del Governo, la modifica introdotta presenta diversi profili di illegittimità costituzionale.
1. In primo luogo, le norme regionali risultano in contrasto con quanto previsto dagli articoli 141, comma 2, 147, 148 e 150 del decreto legislativo n. 152/2006, i quali affermano, rispettivamente, che il servizio idrico integrato deve essere gestito nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie, sulla base del principio dell’unicità della gestione e secondo i criteri previsti dall’articolo 113 del decreto legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.). In particolare, tale ultimo riferimento normativo stabilisce che per l’affidamento dei servizi pubblici di rilevanza economica, gli Enti locali possano scegliere di fare ricorso ad una delle tre opzioni previste dal comma 5: a) affidamento con gara; b) affidamento a società mista con socio privato scelto tramite procedura competitiva; c) ricorso ad affidamento cd. “in house”.
Secondo la prospettazione dell’Esecutivo, le disposizioni statali di cui all’articolo 113 costituiscono la disciplina generale delle modalità di gestione e di affidamento dei servizi pubblici locali e, per uniformità di trattamento, devono essere applicate su tutto il territorio nazionale con conseguente obbligo di conformazione da parte della Regioni. Tale ricostruzione viene, infatti, ritenuta in linea con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 272/2004 nella quale le disposizioni di carattere generale che disciplinano le modalità di gestione e l’affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sono state ricondotte alla potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza di cui all’art 117,comma 2, lettera e) Cost.
2. Il Governo rileva, inoltre, come l’intervento del legislatore regionale lombardo, nella misura in cui impone a Comuni e Province di procedere obbligatoriamente alla separazione della rete dalla gestione del servizio, con il contestuale obbligo di affidamento a gara di quest’ultimo, risulti lesivo dell’autonomia costituzionale degli Enti territoriali garantita dagli articoli 114 e 118 della Costituzione
3. Infine, l’intervento del legislatore regionale che impone un’unica modalità di affidamento del servizio, eccederebbe dalle competenze regionali, andando a disciplinare un ambito riservato alla competenza esclusiva statale in materia di funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane secondo quanto previsto dall’articolo 117, comma 2, lettera p) della Costituzione.