Trattamento previdenziale dei lavoratori – Corte costituzionale, 4 marzo 2008, n. 47

04.03.2008

La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9 della legge n. 138 del 1943, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 38, 41 e 53 della Costituzione, dai Tribunali di Bolzano, Milano e Bologna, in quanto l’ampia discrezionalità della quale gode il legislatore nel conformare, anche in attuazione del principio di solidarietà, gli oneri della contribuzione previdenziale, nel caso in esame è stata dunque esercitata in modo non irragionevole. Infati, la predisposizione legislativa della tutela previdenziale evita che scatti, a carico dei datori di lavoro, l’obbligo di corrispondere ai dipendenti malati la retribuzione o una quota di essa, obbligo previsto dall’art. 2110, primo comma, del codice civile. Quindi, a fronte del versamento del contributo, i datori di lavoro ottengono comunque un vantaggio (l’esonero dall’obbligo previsto dal menzionato art. 2110). Se poi essi, pur potendo contare su un simile beneficio, decidono liberamente, in sede di contrattazione collettiva, di addossarsi oneri patrimoniali superiori rispetto a quelli che graverebbero su di loro in forza delle disposizioni legislative, questa non costituisce una circostanza dalla quale possa essere fatta discendere l’illegittimità costituzionale di quelle disposizioni legislative per violazione dell’art. 2 della Costituzione.

a cura di Vincenzo Antonelli


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