Incomparabilità dei sistemi previdenziali – Corte costituzionale, 13 giugno 2008, n. 202

13.06.2008

La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971, nel testo originario e in quello sostituito dall’art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997, sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento.

L’incomparabilità dei sistemi previdenziali è principio cui la Corte si è costantemente attenuta; incomparabilità che deriva dalla loro complessità inerente alla varietà delle prestazioni e delle condizioni per ottenerle – conseguenza della varietà delle attività lavorative – e alle collegate diversità delle fonti di finanziamento; principio di cui la Corte ha fatto applicazione proprio riguardo all’assicurazione presso l’ENPALS nei confronti dell’assicurazione generale presso l’INPS (ordinanza n. 325 del 1993). Né può essere trascurato che il sistema previdenziale dei lavoratori dello spettacolo – anche in considerazione della particolarità di talune professioni e delle modalità di svolgimento delle medesime – è, per certi versi, un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, quanto all’entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l’INPS; di talché non è possibile lamentare il semplice dato della diversità esistente tra retribuzione soggetta a prelievo contributivo e retribuzione pensionabile senza tenere presente l’intero sistema previdenziale in cui detta previsione si inserisce.

a cura di Vincenzo Antonelli


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