La norma di cui all’art. 75, comma 1, lett. f), d.P.R. n. 554/99 (secondo cui “sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: f) che hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara”), prevede quale causa di necessaria esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti la circostanza di essere incorsi in grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori precedente affidati dalla stessa stazione appaltante che bandisce la gara.
Cause di esclusione dalle gare d’appalto ai sensi dell’art. 75, d.P.R. n. 554/99: brevi riflessioni alla sentenza TAR Lazio, Roma, sez. III, 18 gennaio 2005, n. 342
18.01.2005