Componenti dei collegi sindacali delle ASL – Corte costituzionale, ord. 29 dicembre 2008, n. 447

29.12.2008

La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), aggiunto dall’art. 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della L. 30 novembre 1998, n. 419), sollevata, in riferimento all’art. 97 della Costituzione.
La circostanza che le designazioni dei membri del collegio sindacale non siano l’esito di una procedura selettiva, o che manchino specifiche disposizioni sul potere di revoca degli incarichi, non comporta un potere arbitrario di revoca dall’incarico, esercitabile «ad libitum» e anche al di fuori dei casi di cessazione dalla carica espressamente previsti dalla legge. Infatti, i poteri di designazione e revoca dei componenti dei collegi sindacali non possono essere esercitati arbitrariamente dall’amministrazione, ma restano comunque sottoposti alle regole generali sull’azione amministrativa, alla cui stregua il giudice amministrativo può sindacarne gli atti di esercizio.

Corte costituzionale, ord. 29 dicembre 2008, n. 447  (doc 46Kb)

a cura di Vincenzo Antonelli


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