Consiglio di stato, sez. VI, sentenza n. 6217 dell’11 dicembre 2002
‘E’ obbligo della Commissione motivare dettagliatamente l’attendibilità-inattendibilità dell’offerta anomala. Il Supremo Consesso, finalmente, ha fornito alle Stazioni Appaltanti un <<vademecum>> della valutazione delle offerte anomale’
La Sezione VI del Consiglio di Stato, con la sentenza di cui sopra, ha annullato per la genericità della motivazione un giudizio di non anomalia di un’offerta ordinando all’amministrazione di procedere ad una nuova verifica dell’anomalia, in quanto – afferma il Collegio giudicante –, a fronte di un giudizio della Commissione di gara carente di qualsivoglia valutazione tecnica, ‘è precluso al giudice amministrativo un sindacato analitico e approfondito sulla discrezionalità tecnica, che implicherebbe una vera e propria sostituzione dell’amministrazione; il giudice deve invece limitarsi a stigmatizzare l’atto impugnato per insufficienza di motivazione (vizio denunciato dalla ricorrente-appellante)‘. L’obbligo di motivazione si impone – prosegue il Supremo Consesso – non solo nel caso di giudizio finale negativo (l’offerta è ritenuta anomala) ma anche nel caso di giudizio finale positivo (l’offerta è ritenuta non anomala e risulta perciò aggiudicataria), e tanto sia in ossequio all’obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi (art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241), sia a tutela, negli appalti, della par condicio dei concorrenti (Cons. di St., Sez. VI, 21 agosto 2000, n. 4502).
La VI Sezione, tra l’altro, precisa che una articolata motivazione del giudizio di anomalia-non anomalia dell’offerta rende il provvedimento finale intellegibile sia per le imprese interessate (l’esclusa e l’aggiudicataria), sia per lo stesso giudice amministrativo, che solo così potrà esercitare pienamente il proprio sindacato giurisdizionale, attraverso l’utilizzo degli strumenti che, infatti, la recente legge di riforma del processo amministrativo (l. n. 205/2000) gli ha messo a disposizione. Basti pensare alla possibilità del giudice amministrativo di disporre una consulenza tecnica d’ufficio che controlli la logicità e la correttezza tecnica di ogni singolo passaggio del giudizio dettagliatamente espresso dalla Commissione.
Il principio, espresso nella sentenza in esame, per cui è un obbligo della Stazione Appaltante motivare analiticamente il giudizio di anomalia, si impone anche alla luce della recente sentenza della Corte di Giustizia Europea c-285/1999, che, infatti, ha ampliato notevolmente l’ambito di esercizio dei poteri di discrezionalità tecnica dell’amministrazione, sia nello svolgere la verifica di anomalia, sia nell’esprimere il definitivo giudizio, prevedendo finanche il potere di correzione della soglia di anomalia.
L’affermazione del Consiglio di Stato, tuttavia, si discosta dai precedenti orientamenti dei giudici di Palazzo Spada che, valutando altresì il carattere prettamente tecnico del potere di valutazione della Commissione, negavano la necessità di un’ampia motivazione o di puntuali contestazioni rispetto alle giustificazioni dell’offerta (Cons. di St., Sez. V, 10 dicembre 1999, n. 814 e 15 maggio 2001, n. 2705).
La sentenza su richiamata si segnala, inoltre, perché in essa si rinviene finalmente la specificazione dei criteri di valutazione che l’amministrazione deve seguire allorché giudica l’attendibilità di un’offerta anomala, così puntualizzando anche il contenuto necessario della motivazione del giudizio di anomalia: ebbene, al riguardo, il Collegio afferma che ‘occorre osservare che:
- la verifica dell’anomalia deve riguardare la totalità delle voci per le quali il bando e la lettera di invito richiede giustificazioni;
- il giudizio finale deve essere un giudizio globale e sintetico dell’attendibilità dell’offerta nel suo insieme (C.Stato, sez.VI,10 febbraio 2000, n. 707);
- il carattere sintetico del giudizio finale di attendibilità dell’offerta nel suo insieme deve essere sempre il frutto di un’analisi di carattere tecnico delle singole componenti in cui l’offerta si scompone, sì da verificare l’incidenza delle singole voci sull’offerta nel suo insieme (C.Stato, sez.VI,10 febbraio 2000, n. 707);
- le singole voci di prezzo ritenute inattendibili vanno sommate tra loro, allo scopo di verificare l’incidenza delle singole voci sull’offerta nel loro insieme(C.Stato, sez.VI,10 febbraio 2000, n. 707);
- la circostanza che l‘appalto sia, in tutto o in parte, a corpo, non esclude la necessità di una verifica analitica delle singole voci di prezzo: essendo la ratio della verifica di anomalia quella di assicurare la piena affidabilità delle offerte, anche nell’appalto a corpo occorre tenere conto degli aspetti quantitativi della prestazione, in relazione ai quali valutare la congruità dei prezzi offerti(C.Stato, sez.VI,10 febbraio 2000, n. 707);’.