CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I, SENTENZA DEL 23 NOVEMBRE 2001, N. 14857
‘La decadenza automatica per le riserve iscritte tardivamente dall’appaltatore non è più un principio assoluto’
La Cassazione, con la sentenza in commento, afferma che è derogabile il principio della decadenza automatica dell’impresa che ha iscritto tardivamente una riserva qualora tale ritardo non sia stato eccepito dalla Stazione Appaltante.
Il ragionamento seguito dalla prima Sezione della Corte muove dalla considerazione che l’onere della prova della tempestiva iscrizione delle riserve pur gravando sull’appaltatore, tuttavia, diventa concretamente attuale solo allorquando l’amministrazione proceda ad avanzare l’eccezione di decadenza.
Ebbene, i Giudici – nella sentenza di cui sopra -, sostenendo che nella specie si verte in materia di diritti patrimoniali disponibili in quanto il contratto d’appalto è pur sempre un contratto di diritto privato anche se speciale, ben può una amministrazione pubblica – che rappresenta una delle due parti contrattuali – discrezionalmente rinunciare a far valere un proprio diritto e, pertanto, rinunciare alla contestazione della tardiva formulazione della riserva: puntualmente, infatti, la Sezione di cui sopra afferma che ‘ Con orientamento risalente questa Corte ha più volte affermato che, vertendosi in materia di diritti patrimoniali disponibili, la pubblica amministrazione può discrezionalmente rinunciare (anche tenendo semplicemente comportamenti concludenti) a far valere l’eccezione di decadenza nella quale sia incorso l’appaltatore per l’omesso tempestivo inserimento nel registro di contabilità delle riserve che intendeva avanzare (Cass. N. 14361/2000;2834/1991; 2247/1988; 1697/1087; 3348/1986; 4759/1983; 2015/1977; 2089/1973;677/1973; 2290/1965)‘.
Nondimeno, merita attenzione l’ulteriore principio espresso nella sentenza in esame – decisamente in controtendenza rispetto a quanto affermato in altre sentenze recentemente emesse dalla stessa Cassazione – per cui l’automatica accettazione delle riserve si ricava anche per facta concludentia: infatti, nella fattispecie di cui discute il fatto che la pubblica amministrazione abbia poi dato ‘autorizzazione agli arbitri a decidere secondo equità’, è – ad opinione del Supremo Consesso – da considerarsi come un comportamento incompatibile con la volontà di invocare la decadenza.