Bandi di gara – Contratti di sponsorizzazioneConsiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 6 del 18 giugno 2002

18.06.2002

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Adunanza Plenaria, sentenza n. 6 del 18 giugno 2002

E’ legittima, ad avviso del Collegio, l’indizione di una gara relativa alla messa a concorso di un servizio in cui, tra i criteri di valutazione inseriti nel bando, sia prevista l’attribuzione di un punteggio in relazione alla disponibilità, manifestata dal concorrente, a stipulare un contratto di sponsorizzazione e a farsi carico dei relativi oneri.

Sempre di più si afferma anche in Italia il sistema della sponsorizzazione nel settore pubblico che in Europa è ormai già da anni consolidato. In particolare, la sponsorizzazione a favore degli enti locali ha la sua legittimazione normativa nell’art. 119 del T.U. n. 267/2000 che, richiamando la disciplina espressa dall’art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 – già operante, comunque, nei confronti degli stessi enti locali – dispone che “al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le provincie e gli altri enti locali ……… possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi collaborazione con soggetti pubblici o privati”, sempreché tali accordi comportino “risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti ….” e non diano luogo a conflitti tra interessi pubblici e privati.

Ebbene, è proprio richiamando tale disposizione, nonché in considerazione di quanto prevede l’art. 28 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998 – che, in particolare, ammette la riduzione del disavanzo degli enti locali anche attraverso lo sviluppo di iniziative di sponsorizzazione così come previsti dal citato art. 43 della legge n.449/97 -, che il Consiglio di Stato ritiene legittima la possibilità di attribuire un punteggio alla disponibilità delle imprese concorrenti per la stipula di contratti di sponsorizzazione, determinando così l’accessione di un contratto di sponsorizzazione ad un contratto per la prestazione di un servizio pubblico.

Presupposto di legittimità di una tale previsione è comunque – continua il Collegio – che il pagamento di un corrispettivo in denaro per la sponsorizzazione di iniziative già preventivamente definite nel bando ed i criteri di attribuzione dei punteggi siano previsti espressamente nella lettera di invito, sicché in alcun modo possa ritenersi lesa la par condicio dei partecipanti alla gara una volta resi edotti della clausola e della sua parziale e potenziale incidenza ai fini della aggiudicazione.

Il Consiglio di Stato ha, tuttavia, ben chiari gli effetti distorsivi che potrebbero derivare da una siffatta apertura giurisprudenziale ed, infatti, – proprio al fine di evitare che, per tale via, la procedura concorsuale si trasformi in un sorta di gara con offerte illimitate in aumento, essenzialmente legate alla sponsorizzazione – nella sentenza in commento puntualmente afferma che “Nondimeno, l’attribuzione dei punteggi dovrà privilegiare, essenzialmente, gli aspetti relativi alla capacità tecnica, operativa e organizzativa del concorrente ed all’economia del servizio in sé considerato, dovendo l’Amministrazione individuare in proposito criteri in grado, almeno potenzialmente, di differenziare in modo significativo le offerte sotto i profili più strettamente funzionali ora detti; mentre il punteggio conferibile in relazione alle sponsorizzazioni dovrà essere modulato in termini più che altro residuali e tali da non costituire l’elemento discriminante principale e – per la sua oggettiva portata – tendenzialmente risolutivo dell’iter concorsuale.

Ne consegue che il conferimento di punteggio per tale voce dovrà muoversi – anche onde evitare che si alterino i principi della concorrenza e della trasparenza dell’azione amministrativa e che, in definitiva, si venga a disincentivare surrettiziamente una seria partecipazione alla gara medesima – nell’ambito di una forcella esattamente definita dalla lex specialis della gara ed ivi resa nota ai concorrenti, tale da non comportare in alcun caso l’attribuzione di punteggi aggiuntivi direttamente e illimitatamente proporzionali al crescere dell’entità dell’offerta per la voce stessa.”


a cura di Fulvia Giacco