Sulle offerte anomale nell’ambito degli appalti di serviziConsiglio di Stato – Sez. V ‘ 11 ottobre 2002, n. 5497

11.10.2002

Consiglio di Stato – Sez. V ? 11 ottobre 2002, n. 5497


Contratti della P.A. – Appalti di servizi – Offerte anomale – Verifica – Possibilità di presentare giustificazioni ? No violazione art. 25 del D.Lgs. n. 157/1995 ? Prevalenza della disciplina comunitaria (Art. 37, 2° comma, Direttiva CE n. 92/50)


Con la decisione in esame, Il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza n. 12187 del 24/12/2001, con la quale Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, aveva annullato:

a) il provvedimento di riammissione di una A.T.I. ad una gara per l?affidamento ?del servizio di pulizie, sanificazione e facchinaggio?, indetta dalla Azienda U.S.L. Roma H;

b) il provvedimento di aggiudicazione della gara all?A.T.I. medesima.


La commissione aggiudicatrice, infatti, se in un primo momento aveva escluso la predetta A.T.I. in quanto l?offerta era stata formulata in violazione dei minimi tabellari sui costi orari della manodopera nei servizi di pulizia, successivamente aveva riammesso la medesima, accogliendone le contestazioni.


Il TAR, di contro, annullando i provvedimenti citati, ha sancito la preclusione per un concorrente di presentare qualsiasi giustificazione in ordine al costo della manodopera.  Per il settore dei servizi di pulizia, infatti, il costo medesimo è stabilito da un atto ufficiale (tabelle FISE) che, secondo le disposizioni dell?art. 25, 2 co., d.Lgs. n. 157/95, risulterebbe inderogabile e in tal senso ?ingiustificabile?.


Di avviso contrario risulta essere il Consiglio di Stato il quale ha basato la propria decisione sui principi del diritto comunitario vigenti in materia.

Secondo tali principi, ancorché affermati per gli appalti di opere pubbliche, ma applicabili anche agli appalti di servizi (in quanto sono identici gli elementi di giudizio utilizzati dall?amministrazione aggiudicatrice), in sede di verifica dell?anomalia delle offerte presentate, il concorrente, prima che l?amministrazione possa respingere un?offerta perché ritenuta anormalmente bassa, ?..deve poter far valere, utilmente e in contraddittorio, il? proprio? punto di vista su ciascuno dei vari elementi di prezzo proposti?.


A tal uopo, secondo il Consiglio di Stato, è fondamentale il riferimento a quanto stabilito dalla Direttiva CE n. 92/50 in materia di coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi. L?art. 37, comma 2, della Direttiva in esame, infatti, (parimenti all?art. 30, comma 4, della Direttiva CE n. 93/37 sugli appalti di lavori), non prevede un elenco tassativo delle giustificazioni che possono essere presentate a supporto della serietà dell?offerta formulata, né contempla l?esclusione di alcune giustificazioni a favore di altre. Se così non fosse, si creerebbe un insanabile contrasto con il principio di libera concorrenza.


Sulla base di quanto esposto, consegue che l?art. 25 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, nella parte in cui preclude, in sede di verifica delle offerte anomale presentate negli appalti di servizi, la valutazione su ‘elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da atti ufficiali‘, è contrastante con i principi enunciati della Direttiva CE n. 92/50 finalizzati a sviluppare la libera concorrenza, e pertanto, non può trovare applicazione.

a cura di Stefania Trogu