Un gruppo diverso da quello cui appartiene il presentatore può chiedere la votazione di un emendamento non segnalato?

19.04.2003

Nella seduta dell’Assemblea della Camera del 28 gennaio 2003, nel corso dell’esame del testo unificato delle proposte di legge sul “Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato” (C. 559 e abb.), si pone il problema dei rapporti intercorrenti fra la modalità di votazione ex articolo 85, comma 8, del regolamento della Camera e la speciale procedura di segnalazione degli emendamenti presentati, disciplinata dal successivo articolo 85-bis.
La questione riguarda un emendamento (Vascon 2.14), non segnalato ex articolo 85-bis, del quale quindi non è garantito l’esame, ed escluso dalla discussione ai sensi dell’articolo 85, comma 8, sul quale però alcuni gruppi dell’opposizione intendevano esprimersi in senso favorevole. Il deputato Boato (Misto-Verdi) sottolinea come un’interpretazione “rigida” del disposto dell’articolo 85, comma 8, unitamente all’applicazione dell’articolo 85-bis da intendersi “riservata”, ovvero in modo da riferire esclusivamente al gruppo che rappresenta i presentatori la possibilità di segnalare emendamenti sino ad un decimo del numero dei componenti del gruppo stesso, ponga un duplice ordine di questioni, dalle cui soluzioni deriva verosimilmente una maggiore tutela delle minoranze: in primo luogo, il problema relativo alle modalità di esercizio del diritto di far proprio, da parte di un altro gruppo, un emendamento non segnalato; in secondo luogo, la questione se, al fine del “recupero” dell’emendamento non segnalato, possa esercitarsi, da parte del Presidente, qualora questi ritenga opportuno, la facoltà  di consultare l’Assemblea, al fine di ottenerne un pronunciamento ai sensi dell’articolo 85, comma 8 del r.C.
Al riguardo, la Presidenza, auspicando un intervento da parte della Giunta per il regolamento, precisato che, ferme restando le differenze fra le due procedure, l’orientamento della Presidenza è stato quello di “non mettere in discussione, attraverso l’esercizio di un’azione meramente potestativa, la scelta degli emendamenti fatta da coloro che ne devono restringere l’entità”. In tal senso, non è configurabile né un intervento della Presidenza ex articolo 85, comma 8, né la possibilità di far propri emendamenti non segnalati. L’interesse verso tali emendamenti da parte di altri gruppi deve manifestarsi previamente e non successivamente, attraverso la presentazione/segnalazione di propri emendamenti di analogo contenuto normativo.

a cura di Piero Gambale