Sono ammissibili questioni sospensive riferite ai disegni di legge collegati?

19.04.2003

Nella seduta dell’Assemblea della Camera del 26 febbraio 2003, nel corso dell’esame del disegno di legge di delega al Governo in materia previdenziale (C.2145), alcuni deputati dell’opposizione, e in particolare i deputati Boccia (Margh.-U), Innocenti (Ds-U) e Gerardo Bianco (Margh.U), chiedono alla Presidenza  di precisare i rapporti intercorrenti fra la possibilità, da parte di dieci deputati in Assemblea, di presentare una questione sospensiva (nella seduta del giorno precedente erano invece state discusse, e respinte, alcune questioni pregiudiziali), ai sensi dell’articolo 40 del regolamento, e  la facoltà del Governo di  richiedere che la Camera deliberi sul progetto di legge collegato entro un determinato termine, riferito alle scadenze connesse alla manovra finanziaria complessiva, ai sensi dell?articolo 123-bis del regolamento.
La Presidenza, dopo aver precisato che il regolamento prescrive per  i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica una disciplina di natura speciale che mira ad assicurare l’esame di tali provvedimenti nell’ambito degli obiettivi dei tempi fissati dalla risoluzione riferita al documento di programmazione economico finanziaria, approvata annualmente ai sensi dell’articolo 118-bis del regolamento, ricorda di avere normalmente ritenuto inammissibile la presentazione di questioni incidentali, in quanto ritenute tali da alterare l’iter procedurale ed il rispetto dei tempi previsti dalla ricordata disciplina speciale per l’approvazione di siffatti disegni di legge. Si è fatta eccezione a tale regola per le questioni pregiudiziali riferite ai disegni di legge collegati recanti norme di carattere ordinamentale e deleghe legislative, destinate a produrre effetti anche oltre il triennio finanziario.
All’interno di tale quadro normativo, le questioni sospensive devono dunque considerarsi inammissibili, in quanto incompatibili con la procedura prevista dall’articolo 123-bis del regolamento, che consente al Governo di chiedere in qualsiasi momento la fissazione di un termine per la conclusione dell’esame.

a cura di Piero Gambale