Con quali modalità si verifica del numero legale in Commissione?

25.06.2003

In conclusione di seduta delle Commissioni 1a e 2a riunite del 27 maggio 2003, avente ad oggetto l?esame degli emendamenti al disegno di legge AS 2191 Boato – Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione ed abbinati, il senatore Cavallaro chiede, prima di passare alla votazione per il conferimento del mandato ai relatori, che sia effettuata verifica del numero legale. Il Presidente della 1a Commissione Affari Costituzionali, senatore Pastore, accertata “ictu oculi”, come egli stesso sosterrà poi in Aula, la presenza del prescritto numero di senatori, in questo caso un terzo dei presenti come da articolo 30, comma 3, del regolamento, pone in votazione il conferimento del mandato ai relatori.
Il Senatore Villone contesta duramente la regolarità di tale procedura, dapprima in Commissione, poi in Aula, interpellando la Presidenza, dal momento che, sostiene, alla sua richiesta di verifica del numero legale è seguito il pronto allontanamento dall’Aula di tutti i Senatori dell’opposizione.
Viene in evidenza, in questo caso, la discrasia tra le previsioni regolamentari di accertamento del numero legale in Aula e quelle  relative invece alle Commissioni. In effetti mentre l’art. 108, comma 1, del regolamento dispone per l’Aula la constatazione della presenza mediante il dispositivo elettronico, per le Commissioni non esiste analoga previsione.
Il Presidente dell’Assemblea, interpellato sulla questione nel corso della seduta antimeridiana del 28 maggio 2003, ritiene valida ed insindacabile la decisione assunta “non essendovi la possibilità, ai sensi dell’articolo 112 del Regolamento, di sindacare su decisioni assunte dal Senato”; l’articolo citato infatti esclude la possibilità di formulare proteste sulle deliberazioni.

a cura di Leduina Petrone