Può essere disposto il rinvio dell’esame di un provvedimento non contingentato nel successivo calendario, quando, nell’ambito del precedente, non si sia ancora concluso l’esame del provvedimento stesso?

25.06.2003

Nel corso delle sedute dell’Assemblea della Camera del 18 e del 25 marzo, rispettivamente dedicate, l’una, all’esame del disegno di legge di delega sul sistema radiotelevisivo (C. 310), e l’altra alla proposta di legge costituzionale recante modifiche all’articolo 117 della Costituzione (la cosiddetta devolution – C.3461), i deputati Boccia (Margh.-U) e Innocenti (DS-U)  chiedono alla Presidenza di fornire chiarimenti in ordine all’applicazione del disposto dell’articolo 24, comma 12, del regolamento, dove si prevede che “per le fasi successive alla discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale e dei progetti di legge vertenti prevalentemente su una delle materie indicate nell’articolo 49, comma 1, l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 7 dello stesso articolo (il cosiddetto “contingentamento” dei tempi) si applicano soltanto su deliberazione unanime della Conferenza dei presidenti di Gruppo, ovvero nel caso in cui la discussione non riesca a concludersi ed il progetto di legge sia iscritto in un successivo calendario”.
Della questione è stata investita la Giunta per il regolamento, nella seduta del 25 marzo 2003. In questa sede la Presidenza ha ricordato che in precedenti occasioni si è proceduto al contingentamento nel secondo calendario anche quando nel primo calendario si era svolta la sola discussione generale, ovvero la discussione sul complesso degli emendamenti senza giungere ad alcuna votazione. Sostengono questa interpretazione regolamentare evidenti ragioni di conformità ai principi di economia procedimentale e di certezza dei tempi. Per quanto riguarda eventuali ipotesi di modifica della prassi, sono state avanzate, da parte delle opposizioni  – vedasi l’intervento dell’onorevole Boccia (Margh.-U) -, proposte tese all’individuazione di criteri certi in merito alle circostanze che possono determinare il rinvio dell’esame di un provvedimento non contingentato nell’ambito del primo calendario.  In particolare, si è proposta una duplice soluzione: individuare come criterio dirimente la manifestazione di comportamenti evidentemente ostruzionistici in Assemblea, oppure precisare il numero delle sedute, e i relativi orari, dedicate all’esame del provvedimento, dal momento della sua iscrizione nel calendario. La maggioranza (Cristaldi – AN) ha invece evidenziato come una diversa applicazione della medesima norma regolamentare possa essere giustificata “soltanto sulla base di una specifica motivazione che induca la Presidenza a ritenere erronea la precedente modalità di applicazione”.
Conclusivamente. la Presidenza ha osservato come, in base alla prassi applicativa dell’articolo 24, comma 12, primo periodo del regolamento, l’espressione “nel caso in cui la discussione non riesca a concludersi” si riferisce a tutte le volte in cui, dopo discussione generale, non si pervenga alla conclusione dell’esame del provvedimento nell’ambito del primo calendario.

a cura di Piero Gambale