Nel calcolare la soglia di anomalia, l’arrotondamento dei numeri decimali è sempre considerato illegittimoTAR Catania, sezione I, 30 marzo 2004, n. 839

30.03.2004

Il TAR Catania, con la sentenza in commento, ha osservato che, nel calcolo della soglia di anomalia, è illegittimo procedere all’arrotondamento dei decimali, anche nei casi in cui il bando o, come nal caso in esame, l’art. 17, L.R. n. 7/02, impongono ai concorrenti di presentare le proprie offerte con soli due decimali.
La stazione appaltante, pertanto, avrebbe dovuto calcolare la media aritmetica dei ribassi percentuali, incrementata dello scarto medio dei ribassi, considerando tutte le cifre decimali e non arrotondandole alla seconda; conseguentemente, anche la soglia di anomalia doveva essere determinata senza il predetto arrotondamento.
Sul punto si era già espressa l’Autorità di vigilanza per i lavori pubblici che, nella determinazione del 29 aprile 2002, n. 114, ha accertato che “è opportuno che la lex specialis contenga esplicita disciplina relativa al numero di cifre decimali che saranno considerate dopo la virgola nel calcolo della soglia di anomalia (…)”. Nel caso in cui “il bando di gara non preveda esplicita disciplina, non sembra possano essere posti limiti alle offerte proposte dai concorrenti con la conseguenza che il calcolo della media dovrà essere effettuato con un numero di cifre decimali pari al maggior numero di cifre proposto dai concorrenti”.
Tale ultima affermazione si riferisce al numero di cifre decimali da utilizzare per il calcolo delle medie, ma non anche al numero di cifre decimali in cui deve essere espresso il risultato del calcolo delle medie (nella sostanza, l’Autorità ha voluto dire che le offerte presentate in modo non omogeneo con riguardo al numero dei decimali della percentuale di ribasso devono essere rese omogenee considerando il numero di cifre decimali pari al maggior numero di cifre proposto dai concorrenti, senza quindi procedere ad alcun arrotondamento).
Pertanto, nei casi in cui il bando (e non il disciplinare) non preveda una specifica disciplina sulle modalità di calcolo dell’anomalia, qualsiasi arrotondamento o troncamento sarà considerata come illegittima manipolazione del risultato.

a cura di Sergio Caracciolo