La Corte costituzionale afferma la legittimità delle disposizioni, contenute nella Finanziaria 2003, relative all’acquisto di beni e servizi da parte delle P.A.Corte costituzionale, 15 novembre 2004, n. 345

15.11.2004

La Corte costituzionale, chiamata a rispondere circa la costituzionalità dell’art. 24, commi 1, 2, 4, 5 e 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003) in riferimento all’art. 117 della Costituzione, ha ritenuto che la competenza prevista dall’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. (secondo cui spetta allo Stato legiferare in via esclusiva in tema di tutela della concorrenza), costituisce una competenza trasversale, la quale, avendo natura funzionale (si individuano, cioè, delle finalità, in vista delle quali la potestà legislativa statale deve essere esercitata), legittima l’intervento del legislatore statale anche su materie di competenza regionale. Tale intervento, però, per essere ritenuto legittimo, dev’essere contenuto entro i limiti dei canoni di adeguatezza e proporzionalità rispetto all’obiettivo della tutela della concorrenza, diversamente, costituirebbe una illegittima compressione dell’autonomia regionale. La Corte, pertanto, ha affermato che i commi 1, 2, 4, 5 e 9 dell’art. 24 della legge n. 289 del 2002, là dove impongono la gara, fissano l’ambito soggettivo ed oggettivo di tale obbligo, limitano il ricorso alla trattativa privata e collegano alla violazione dell’obbligo sanzioni civili (nullità dei contratti) e forme di responsabilità, trovano fondamento nella riconosciuta potestà dello Stato di regolare il mercato e di favorire rapporti concorrenziali nell’ambito dello stesso. Ha rilevato, inoltre, come l’estensione della normativa nazionale, di recepimento della normativa comunitaria, agli acquisti sotto soglia di beni e servizi non implica per gli enti autonomi l’applicazione di puntuali modalità, ma solo l’osservanza dei principi desumibili dalla normativa in questione.

a cura di Sergio Caracciolo