Le controversie attinenti al pagamento delle spese sostenute dai partecipanti ad una gara di project financing rientrano nella competenza del giudice ordinarioTAR Lazio, Roma, sez. III, 20 dicembre 2004, n. 16604

08.05.2005

Con la sentenza segnalata il giudice amministrativo, dopo una panoramica generale sullo svolgimento della procedura di affidamento in project financing, ha stabilito che le controversie in ordine alla ripartizione, stabilita dall’art. 37-quater, legge n. 109/94, delle spese sostenute dai soggetti aspiranti all’affidamento della concessione, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. Secondo il collegio romano, infatti, la liquidazione delle spese sostenute dai soggetti partecipanti alla procedura di affidamento della concessione di costruzione e gestione, fuoriesce dallo schema dell’affidamento, in quanto già concluso, e si sostanzia in una pretesa qualificabile in termini di diritto soggettivo, assoggettata, pertanto, all’ordinario criterio di riparto di giurisdizione, precisato, da ultimo, dalla sentenza della Corte costituzionale del 6 luglio 2004, n. 204.

a cura di Sergio Caracciolo


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