La valutazione delle offerte anomale negli appalti sotto soglia.TAR Piemonte, sez. II, 11/10/2004, n. 2190

08.04.2005

TAR Piemonte, sez. II, 11/10/2004, n. 2190

Dopo la recente pronuncia della Corte di giustizia (sez. II, 7 ottobre 2004 n. C247/04), che ha liberalizzato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la segnalata pronuncia del Tar piemontese demolisce, di fatto, il criterio di valutazione delle offerte anomale sotto soglia mediante esclusione automatica che pure, come ricordato dalla stessa sentenza, aveva più volte resistito persino al vaglio di costituzionalità.
Si aprono così scenari inediti, anche se occorre precisare che tale possibilità è vincolata a specifiche ragioni di interesse pubblico.
L’esclusione automatica delle offerte anomale, infatti, costituiva uno dei capisaldi della riforma dei lavori pubblici, essendo finalizzata a precludere qualsiasi discrezionalità in una delle fasi critiche del sistema degli appalti, che aveva visto diverse vicende giungere all’attenzione del giudice penale.
Tale criterio, peraltro, come documentato anche in giurisprudenza, oltre a comportare vari problemi interpretativi ed applicativi, consegue l’effetto di prestarsi alla formazione di “cordate” tra concorrenti dirette al condizionamento delle medie.
Pare necessario un nuovo punto di equilibrio, che non può che essere dato dal legislatore.
L’esclusione automatica è irrazionale, non assicura l’aggiudicazione dell’appalto alle migliori condizioni, anche se è tranquillizzante (su un piano formale) per l’operatore.
D’altro canto sembra evidente che l’apertura a metodi discrezionali di valutazione dell’anomalia impone l’adozione di modelli comportamentali e organizzativi che rappresentino una seria garanzia per tutte le parti in causa.

a cura di Sergio Caracciolo


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