In tema di appalto di servizi, la direttiva comunitaria n. 92/50/CE consente al concorrente di comprovare il possesso dei requisiti di idoneità tecnica, economica e finanziaria facendo riferimento alla capacità di altri soggetti, qualunque sia la natura giuridica dei vincoli con il partecipante, a condizione che egli sia in grado di dimostrare di poter disporre effettivamente dei mezzi di tali altri soggetti. Tale principio, secondo il massimo consesso amministrativo, è applicabile anche ai consorzi con personalità giuridica, che negli appalti di servizi possono avvalersi, per comprovare il requisito del fatturato minimo dell’ultimo triennio, del fatturato delle società consorziate che eseguiranno il servizio. Il suddetto principio, invece, non trova applicazione per i consorzi con personalità giuridica che partecipano agli appalti di lavori pubblici, in quanto, ai sensi dell’art. 11, legge n. 109/94, solo i consorzi privi di personalità giuridica possono essere assimilati alle A.T.I. e, dunque, avvalersi dei requisiti dei consorziati. Quanto affermato nella pronuncia segnalata con riguardo agli appalti di servizi, risulta ora generalizzato ed esteso a tutti i pubblici appalti dalla direttiva unificata n. 18/2004, ai sensi della quale, al fine della prova della capacità economica e finanziaria, un operatore economico può fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. In tal caso deve dimostrare all’amministrazione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari, ad esempio, mediante presentazione dell’impegno a tal fine di questi soggetti (art. 47, par. 2).
Possibilità per i consorzi di avvalersi dei requisiti di altri soggettiCons. Stato, sez. VI, 20 dicembre 2004, n. 8145
08.04.2005