L’art. 3, comma 1-ter, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, stabilisce che i contratti di forniture di beni e servizi, stipulati dalle Aziende sanitarie locali, il cui valore sia inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria, per i quali, cioè, l’affidamento deve avvenire attraverso speciali procedure ad evidenza pubblica (con emissione di atti autoritativi), “costituiscono attività di stretto diritto privato”. Nella sentenza segnalata, correttamente, si rileva come, dal suddetto principio, discende che i contratti sotto soglia delle ASL, per la loro natura squisitamente privatistica, esulano dalla cognizione del giudice amministrativo, essendo irrilevanti, a tal fine, sia la specifica forma che possono assumere; sia le modalità seguite per addivenire alla scelta del contraente. Queste ultime, infatti, possono essere (per liberalità dell’imprenditore) le medesime previste per i contratti di tipo pubblicistico senza che ciò comporti alcun mutamento della giurisdizione.
In tema di contratti sotto soglia delle ASL è sempre competente il giudice ordinarioTAR Veneto, sez. I, 20 dicembre 2004, n. 4442
08.04.2005