Gli appalti indetti dall’Università L.U.M.S.A. esulano dalla giurisdizione del Giudice AmministrativoTAR Lazio, Roma, sez. III, 18 gennaio 2005, n. 351

18.01.2005

L’attività contrattuale posta in essere dall’Università LUMSA non è assoggettata alle regole dell’evidenza pubblica e, in particolare, alla disciplina di cui alla direttiva comunitaria 92/50 del Consiglio CEE del 18 giugno 1992 ed al D.L.vo 17 marzo 1995, n. 157, in materia di appalti pubblici di servizi.
Difatti, pur esistendo, in capo alla LUMSA, sia il profilo soggettivo (personalità giuridica) che quello oggettivo (finalità pubblica) per qualificarla come organismo di diritto pubblico, la stessa non è finanziata in modo maggioritario da soggetti pubblici (Stato, Regioni ovvero altri enti indicati nella norma) o da organismi di diritto pubblico; la sua gestione non è sottoposta al controllo di almeno uno di detti soggetti pubblici ed, infine, i suoi organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza non sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici.
La LUMSA, pertanto, qualificata come Università non statale (o libera), non rientra tra i soggetti tenuti all’applicazione delle disposizioni comunitarie per l’affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture.
Per i suddetti motivi, il Tar Lazio, con la sentenza segnalata, ha dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione, un ricorso proposto innanzi al giudice amministrativo avverso gli atti di una procedura indetta per l’affidamento di un appalto di servizi dalla Libera Università Maria Santissima Assunta L.U.M.S.A., trattandosi di rapporti che esulano dall’ambito di soggezione alla disciplina del decreto legislativo n. 157 del 1995.

a cura di Sergio Caracciolo


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