La Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ha annunciato che ogni Regione presenterà ricorso al Tar avverso il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29/11/2002 (in G.U. 2 dicembre 2002, n. 282), nella parte in cui prevede l’applicabilità alle Regioni ed alle aziende sanitarie del decreto legge c.d. “taglia spese” (decreto legge 6 settembre 2002, n.194, convertito nella legge 31 ottobre 2002, n. 246 recante “Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica”).
Fondando le proprie censure sul tenore letterale del citato decreto legge “taglia-spese”, le Regioni ritengono che esso riguardi esclusivamente gli enti dell’amministrazione centrale e che pertanto il D.M. Economia del 29/11/2002 sia da considerarsi illegittimo in quanto affetto dal vizio di violazione di legge.
In particolare, le Regioni fanno leva su tre argomenti esegetici: in primo luogo, ritengono il citato D.M. invasivo della competenza regionale in materia sanitaria alla luce del Titolo V della Costituzione; in seconda istanza, rilevano che la materia sanitaria è regolata dall’Accordo dell’8 agosto 2001 e pertanto già assoggettata alle limitazioni finanziarie e ai parametri del patto di stabilità previsti dalle leggi 405/2001 e 112/2002; in terzo luogo, considerato che la legge 246/2002 all’art. 1, comma 4, fa espresso riferimento alla non applicabilità della riduzione delle spese di funzionamento agli enti e organismi pubblici territoriali, rilevano che le aziende sanitarie e ospedaliere “sono istituite dalla Regione e soggette alla vigilanza e controllo da parte della stessa” (legge 502/92), rientrano, quindi, nell’ambito d’azione delle regioni.
Le Regioni, altresì, censurano il citato D.M. sotto il profilo della ragionevolezza, ritenendo illegittimo oltrechè inapplicabile un Decreto che ad un mese dalla chiusura dei bilanci ed a contratti in corso di esecuzione, imponga un taglio alle spese pari al 15%. Sotto tale profilo, le Regioni invocano un palese stato di necessità in relazione all’erogazione di un servizio essenziale quale quello sanitario.